Esterometro 2019: esclusi anche minimi e forfetari. Tutti i soggetti esonerati

Redazione 20/06/19
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Ancora novità sullEsterometro 2019: a fornire chiarimenti è l’Agenzia delle entrate con l’attesa circolare 14/E dello scorso 17 giugno, che ha diramato molte ultime novità in tema di fattura elettronica: i le puntualizzazioni riguardano chi deve emetterla, le modalità, le autofatture, le fatture miste, imposta di bollo, e anche Esterometro, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue.

In pratica, da quanto specificato, sono esclusi dall’invio di questo adempimento fiscale i soggetti coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’adempimento dell’Esterometro, per chi vale e i soggetti esclusi, tra cui in ultimo, proprio i minimi e forfetari.

Esterometro 2019: esonero per minimi e forfetari

Nella circolare emanata dalle Entrate viene esplicitamente specificato che l’Esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, è obbligatorio tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (SDI).

L’obbligo vige in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso/ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

In particolare, “Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione ex articolo 10, comma 1, del d.l. n. 119, figurano anche quelle relative all’omesso, incompleto o errato invio dei «dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

Sono tenuti all’invio dell’Esterometro tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.

L’adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

A conti fatti quindi vengono esclusi da quest’obbligo di comunicazione i piccoli contribuenti.

Scadenza Esterometro 2019

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione» (così l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015).

=> Esterometro 2019: adempimenti e scadenze mese per mese <=

Esterometro 2019: i soggetti esonerati

Ad essere inclusi nelle categorie esonerate dall’obbligo comunicativo denominato Esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, nello specifico sono esonerati:

  • i contribuenti in regime di vantaggio,
  • i contribuenti in regime forfettario,
  • i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
  • le Asd in regime della Legge 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad 65.000 euro nell’ambito dell’attività commerciale e
  • i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).
  • le operazioni per le quali “è stata emessa una bolletta doganaleo fatture elettroniche

Cosa si comunica con l’Esterometro 2019

Stabiliti i soggetti che non sono tenuti all’invio dell’esterometro, diciamo in sostanza che sono invece obbligati a farlo tutti i titolari di partita Iva che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica.

Le informazioni da trasmettere sono le seguenti:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Esterometro 2019: sanzioni su mancato o errato invio 

In caso di omesso oppure errato invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si andrà incontro a una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre).

È tuttavia prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione: 1 euro  per ogni fattura (con un limite massimo di euro 500).

Per approfondimenti consigliamo:

Esterometro 2019

Il 2019 porta con sé l’introduzione di uno nuovo adempimento: l’Esterometro.Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, con cadenza mensile, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie.In questa guida si propone un riepilogo dell’adempimento, analizzando le ipotesi di esonero – come, ad esempio, la possibilità di trasmettere i dati al Sistema di Interscambio – con un’analisi normativa accostata ai diversi casi pratici di compilazione.Le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, attenendosi alle specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 26 febbraio 2019 (versione 1.4).L’intento degli autori è di fornire una guida al nuovo adempimento, per il quale il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (G.U. n. 54 del 5 marzo 2019) ha previsto la proroga al 30 aprile 2019 del termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comCLARA POLLETResponsabile servizio fiscale tributario API Torino (Associazione Piccole e medie imprese di Torino e Provincia) Dottore commercialista e revisore legale. Attività di aggiornamento fiscale costante riportato con articoli di approfondimento sul sito istituzionale dell’associazione (www.apito.it) e sul periodico di categoria distribuito sul territorio.La consulenza fiscale è rivolta alle circa 2.000 aziende associate. Gli argomenti affrontati riguardano in prevalenza la fatturazione verso l’estero, oltre agli aspetti operativi legati alla compilazione delle dichiarazioni IVA e redditi, compensazioni, dichiarazioni di intento, bilancio, reddito di impresa e agevolazioni fiscali.SIMONE DIMITRIConsulente fiscale dell’Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino), a cui aderiscono circa 2.000 imprese. Laureato in Economia presso la Facoltà di Economia di Torino. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie,extracomunitarie e triangolari, oltre alle problematiche di bilancio e reddito di impresa. Le tematiche sopra esposte sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e sul sito istituzionale dell’Associazione.

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