Imu e Tasi 2019 in ritardo, al via il ravvedimento operoso: come fare

Redazione 18/06/19
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Tempo scaduto per pagare l’Acconto Imu e Tasi 2019: il termine ultimo era fissato a lunedì 17 giugno, giorno in cui si poteva effettuare il versamento dell’acconto per queste due importanti tasse sulla casa senza incorrere in sanzioni.

Chi però si fosse scordato di segnare in calendario o non fosse riuscito a mantenere fede a questa scadenza, non deve temere: c’è ancora tempo per procedere al pagamento con il ravvedimento operoso, che consente di mettersi in pari in modo comunque vantaggioso, se si versa quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza naturale.

Riepiloghiamo di cosa si tratta quando parliamo di Imu e Tasi 2019, chi deve pagarle, le aliquote, quanto si versa di acconto e come funziona il ravvedimento operoso, per pagare in ritardo beneficiando comunque di vantaggi economici sulle sanzioni.

Imu e Tasi 2019: chi paga

In via generale, l’IMU e la TASI sull’abitazione principale si applicano solo alle abitazioni di lusso.

L’IMU si deve versare per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile. Di norma l’IMU non si paga sulla prima casa. Chi possiede abitazioni considerate di lusso invece paga. Se la propria casa, anche se abitazione principale, rientra nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, sarà obbligatorio pagare l’imposta.

TASI sta per Tariffa sui Servizi Indivisibili ed è stata istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014. Si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni.

Devono pagare la Tasi sia il proprietario che il detentore dell’immobile, secondo le aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.

Il pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili riguarda:

  • le seconde case,
  • i negozi e uffici,
  • gli immobili d’impresa,
  • aree edificabili,
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Dal 2016, la TASI non è più dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze. In caso di immobili dati in uso a familiari o affittati, quando il soggetto che detiene l’immobile lo utilizza come abitazione principale, la TASI è dovuta solo dal possessore.

Chi possiede una prima casa non catalogata come abitazione di lusso, quindi, non deve pagare questa imposta.

Imu e Tasi 2019: chi non paga

Ingenerale, non si pagano l’Imu e la Tasi sugli immobili prima casa. Tra gli esonerati rientrano anche coloro che posseggono terreni agricoli in aree montane.

L’Imu 2019 non si paga se si possiedono:

  • fabbricati rurali strumentali,
  • immobili merce,
  • abitazioni principali,
  • quelle assimilate per legge a quella principale (ad esempio abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, un immobile posseduto dal personale appartenente alle forze armate) o per regolamento comunale (abitazioni di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero).

Sono infatti esclusi dall’IMU le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7; i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani (per i parzialmente delimitati dovete verificare se il terreno è in zona esente).

L’esonero dal versamento per le abitazioni principali non vale però se sono di lusso, identificate dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’acconto va calcolato in base all’aliquota per abitazione principale, utilizzando anche la detrazione di 200 euro.

Come anticipato, la TASI non è più dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze. In caso di immobili dati in uso a familiari o affittati, quando il soggetto che detiene l’immobile lo utilizza come abitazione principale, la TASI è dovuta solo dal possessore.

Chi possiede una prima casa non catalogata come abitazione di lusso, quindi, non deve pagare questa imposta.

Imu e Tasi 2019: scadenza pagamento

Imu e TASI devono essere versate in due rate:

  • la prima il 16 giugno (cadendo quest’anno di domenica, il termine è slittato a lunedì 17)
  • e l’altra il 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Imu e Tasi in ritardo: al via il ravvedimento operoso

Appurate queste date, cosa succede se non si è riusciti a rispettar la data del 17 giugno per l’acconto o il versamento in soluzione unica? Diciamo subito che ai ritardatari viene data la possibilità di regolarizzarsi in modo molto vantaggioso utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso: la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi.

Si può beneficiare del ravvedimento entro un anno dalla data di scadenza ultima dell’imposta: nel caso dell’Imu e della Tasi 2019, entro giugno 2020.

Ovviamente però più si aspetta meno vantaggioso sarà farlo. Ci sono infatti diverse tipologie di ravvedimento, a seconda della rapidità con cui si regolarizza il pagamento una volta entrati nel magico mondo dei ritardatari:

  • sprint – dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito
  • breve – dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito
  • intermedio – dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell’imposta doveva essere eseguito
  • lungo – entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione.

È possibile ravvedersi ad esempio con una di queste modalità:

  • entro il 1° luglio 2019

Entro 14 giorni dalla data di scadenza (quindi entro il 1° luglio) è possibile esercitare il ravvedimento super veloce, con la riduzione della sanzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, pari allo 0,1% giornaliero. Si dovrà pagare l’importo dovuto del tributo con l’aggiunta di una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale.

  • entro il 17 luglio 2019

Tra i 14 e i 30 giorni dalla data di scadenza (dal 18 giugno al 17 luglio 2019) sarà possibile usufruire del ravvedimento breve, con la riduzione della sanzione a 1/10 (in questo caso la sanzione è pari all’1,5%, 1/10 del 15%);

  • entro il 15 settembre 2019

Tra il 30esimo e il 90esimo giorno di ritardo sulla scadenza, sarà possibile usufruire del ravvedimento intermedio con la riduzione della sanzione a 1/9.

Con il ravvedimento operoso si potrà pagare una sanzione su Imu e Tasi 2019 che va dall’1,5% ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto, in caso di ravvedimento lungo.

Redazione

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