Quota 100: cosa succede se un reddito è considerato incumulabile

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Le nuove disposizioni in materia di pensionamento, introdotte dal Decretone Pensioni e reddito di cittadinanza, prevedono all’art. 14 – in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – la possibilità di andare in pensione in deroga agli ordinari requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata: stiamo parlando, naturalmente, della pensione “Quota 100” che, come noto, consente di pensionarsi maturando un’età anagrafica minima di 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Molte sono le domande pervenute negli ultimi mesi all’Inps: in base all’ultima nota ufficiale dell’Istituto Previdenziale sono circa 128.229 le richieste arrivate al 6 maggio 2019. A richiederlo sono stati soprattutto i lavoratori dipendenti (46.314), seguiti dai dipendenti pubblici (42.192); la fascia d’età da cui sono arrivate le maggiori richieste è quella compresa tra i 63 e i 65 anni (58.026), per lo più composta da uomini (94.751).

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Tuttavia, la scelta di pensionarsi in via anticipata alle ordinarie regole non è così del tutto scontata. Infatti, i lavoratori che hanno la possibilità di andare in pensione con “quota 100” dovrebbero valutare soprattutto la possibilità di poter continuare a lavorare. Questo perché, in base agli ultimi chiarimenti forniti dall’Inps (Circolare n. 11/2019), vige una incompatibilità tra la pensione ricevuta aderendo a “quota” con eventuali altri redditi di lavoro dipendente. Attenzione però: l’incumulabilità vige esclusivamente per un determinato arco temporale previsto dalla legge e in relazione soltanto a alcune tipologie di redditi.

Andiamo quindi per ordine e vediamo nel dettaglio quando la pensione “quota 100” è incompatibile con altri redditi e cosa succede se un reddito viene considerato incumulabile.

Quota 100 e redditi di lavoro dipendente: incumulabilità

Come appena anticipato, il decretone ((D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019), prevede l’incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui parleremo in seguito.

Tuttavia, l’incumulabilità non è vita natural durante, ma vige esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, che per quest’anno si raggiunge a 67 anni.

Cosa significa tutto questo? È molto semplice: l’INPS ha disposto una divieto di cumulo per un massimo di 5 anni, fino appunto il raggiungimento della predetta soglia d’età anagrafica.

Facciamo alcuni esempi. Un pensionato raggiunge “quota 100” con 62 anni e 38 anni di contributi: in questo caso, il pensionato non potrà lavorare per 5 anni. Diversamente, chi matura “quota 100” a 65 anni sarà oggetto del divieto di cumulo per due anni.

Quota 100 e redditi di lavoro dipendente: sospensione

Ma cosa accade se il pensionato lavora comunque nel periodo di divieto di cumulo redditi/pensione? L’Inps è stato abbastanza chiaro in merito: per i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione “quota 100”, vige la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Mentre nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ad esempio:

  • in caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione;
  • nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato;
  • qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

==>> “Quota 100: requisiti, finestre, cumulo, gli esclusi”

Quota 100 e redditi di lavoro occasionale: limiti di cumulabilità

Unica eccezione di cumulabilità si ha con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’INPS, in particolare, si riferisce a quelle attività prestate secondo l’art. 2222 del codice civile, che individua il contratto d’opera. Un lavoratore può definirsi autonomo quando si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nello specifico, si tratta di quelle attività che vengono retribuite dal committente mediante trattenuta Irpef alla fonte, pari al 20%, senza obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS fino al limite di 5.000 euro annui.

L’INPS nulla dice in merito alla possibilità di poter cumulare anche i redditi derivanti da Libretto Famiglia o dal Contratto di Prestazione Occasionale, ossia i due mezzi di pagamento oggi vigenti per retribuire le prestazioni occasionali.

Ma cosa succede se il lavoratore supera il predetto limite di 5.000 euro? Sul punto, l’INPS ha affermato che in tali casi si ha la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.

Nel caso, invece, di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospeso fino al perfezionamento del predetto requisito.

A tal fine, i titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

 

Daniele Bonaddio

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