Ecobonus auto e moto 2019: le regole operative nel Decreto Mise

Redazione 10/04/19
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Lo si attendeva da tempo il Decreto Mise Ecobonus auto e moto 2019, che dà attuazione a tutte le regole operative sugli incentivi auto.

A livello tecnico infatti il decreto 20 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 6 aprile, con il quale il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha emanato le regole necessarie per l’operatività delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019, dà ufficialmente il via alla stagione degli ecoincentivi auto e moto.

L’ecobonus auto e moto riserva le agevolazioni a particolari tipologie di veicoli a due e 4 ruote, con specifici limiti di emissioni C02. La sua pubblicazione in Gazzetta lancia ufficialmente la fase in cui i concessionari possono inserire sul portale l’ordine di prenotazione dell’incentivo.

Questi infatti potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione) l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Vediamo in dettaglio le regole operative dell’Ecobonus auto e moto nel Decreto Mise.

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Ecobonus auto e moto: tipologie di veicoli

Sono ammessi al contributo: auto e moto 2019:

  • i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo  risultante dal listino prezzi ufficiale della casa  automobilistica  produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
  • i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell’anno 2019.

Il contributo viene riconosciuto ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell’art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e’ relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al  punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo

A cosa corrispondono le categorie?

  • Veicoli di categoria M1: destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • veicoli di  categoria  L1e  i  veicoli  a  due  ruote  la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque  sia  il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di  categoria  L3e  i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore  (se  si  tratta  di motore termico) supera  i  50  cc  o  la  cui  velocità  massima  di costruzione (qualunque sia il sistema di  propulsione)  supera  i  45 km/h
  • per veicoli a due  ruote  elettrici,  i  veicoli  di  cui  al precedente punto b) dotati di motorizzazione  finalizzata  alla  sola trazione  di  tipo   elettrico,   con   energia   per   la   trazione esclusivamente di tipo  elettrico  e  completamente  immagazzinata  a bordo;

Ecobonus auto e moto: contributo spettante

Vediamo ora quanto spetta di ecobonus a chi acquista un veicolo rientrante tra le categorie agevolabili.

L’incentivo sarà riconosciuto per i veicoli dal costo non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e l’importo dello sconto sarà più consistente nel caso di rottamazione del vecchio veicolo.

A chi che acquista,  anche  in  locazione  finanziaria,  e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1, qualora si consegni contestualmente  per la rottamazione un veicolo immatricolato  in  Italia  della  medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

  • 000 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
  • 500 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1, in  assenza  della  rottamazione  di  un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

  • 000 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
  • 500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

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CONDIZIONI POSTE

Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • che alla data di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  il  veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso  di  locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato,  da  almeno  dodici mesi, al soggetto utilizzatore del  suddetto  veicolo  o  a  uno  dei predetti familiari;
  • che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione e sia  indicata  la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

Ecobonus: sconto diretto del venditore

Sarà il venditore a riconoscere il contributo statale, con uno sconto sul prezzo d’acquisto. Come specificato infatti all’articolo 3 del Decreto Mise, “Il  contributo statale   e’  corrisposto  dal  venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e’ cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le  imprese  costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo  e  recuperano  tale importo   sotto   forma   di   credito   d’imposta,  da  utilizzare esclusivamente in compensazione”.

Quindi non sarà il rivenditore ad anticipare la spesa, ma a farlo sarà l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo. Queste infatti dovranno rimborsare l’importo del contributo e recuperarlo successivamente nella forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Ecobonus auto e moto: al via la prenotazione da parte dei concessionari

Come specificato all’articolo 6 del Decreto Mise di attuazione, I venditori, per la prenotazione dei contributi, devono:

  • registrarsi nel sistema informatico predisposto dal Mise e
  • inserire i dati relativi all’ordine di acquisto, compresa l’indicazione dell’importo versato in acconto.
  • Successivamente si otterrà una ricevuta di registrazione della prenotazione
  • ed entro 180 giorni bisogna confermare l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice.

I concessionari infatti potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione) l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, è necessario affidare il veicolo usato a un demolitore, che lo prende in carico, e provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.

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