Visita fiscale, dipendente assente: come verificare online l’esito medico Inps

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Visita fiscale per dipendenti in malattia: nuova funzionalità online per i datori di lavoro del settore pubblico. Questi ultimi, in particolare, grazie al nuovo applicativo, denominato “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, accessibile previo possesso di Pin dispositivo, possono consultare direttamente online gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale. Le amministrazioni pubbliche, invece, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa del Polo unico (D.Lgs n. 75/2017), oltre gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dal datore di lavoro, possono consultare anche quelle disposte d’ufficio dall’Istituto Previdenziale stesso.

A dettare le istruzioni operative su come controllare gli esiti medico-legali INPS e a fornire qualche informazione a riguardo ci ha pensato direttamente l’INPS, con il Messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019.

“Malattia e assenza da lavoro, cosa fare: le istruzioni Inps”

Visita fiscale: polo unico per le visite fiscali

Il Decreto Legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, ha recato disposizioni in materia di integrazioni e modifiche sia al D.Lgs. n. 165 del 2001, cd. “Testo Unico del Pubblico Impiego”, che alla L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, introducendo il nuovo “polo unico per le visite fiscali” che individua le regole necessarie per l’effettuazione delle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego.

Visita fiscale: le fasce di reperibilità

Per quanto concerne la gestione reperibilità e assenza del lavoratore, l’INPS conferma le seguenti fasce orarie:

  • dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

“Visita fiscale: fasce orarie da rispettare ed esenzioni”

Visita fiscale: i soggetti interessati

Il nuovo polo unico per le visite fiscali ha effetto solo per alcune particolari categorie di soggetti, vale a dire:

  • tutte le amministrazioni dello Stato;
  • i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;
  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il
  • personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

“Malattia: in quali casi si può evitare la visita fiscale”

Visita fiscale: chi è escluso dalla normativa 

Restano invece esclusi dall’applicazione della normativa:

  • i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
  • la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali.

Visita fiscale: cosa fare in caso di assenza 

Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto Previdenziale la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.

Tale adempimento riguarda anche:

  • i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS;
  • nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.

In questi casi l’INPS, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto. Pertanto, viene rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si rammenta, l’INPS esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’Ufficio medico-legale della Struttura dell’Istituto territorialmente competente provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore. Il lavoratore, in seguito, è tenuto a consegnare copia di tale modello al proprio datore di lavoro affinché questi, come detto, adotti le decisioni di sua esclusiva competenza.

Dipendente assente alla visita fiscale: esito medico-legale online 

Come anticipato in premessa, l’INPS ha ora rilasciato sul proprio portale telematico una nuovo servizio, denominato “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, che permette ai datori di lavoro pubblici di consultare telematicamente gli esiti delle visite mediche di controllo svolte, sia su richiesta del datore di lavoro che dell’INPS.

In entrambi i casi, nelle circostanze in cui il lavoratore sia stato assente a visita e l’INPS abbia espresso il proprio parere sanitario in merito alla giustificabilità dell’assenza, attraverso la stessa pagina di consultazione dell’esito, selezionando il link “Consulta verbale giustificabilità”, il servizio telematico mette a disposizione dei datori di lavoro tale documento in formato PDF.

Stessa funzionalità è disponibile per il datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi.

Infine, il documento di prassi precisa che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’INPS è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. Il nuovo servizio comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.

Daniele Bonaddio

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