Portali telematici, intermediazione per le locazioni brevi e fiscalità

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Con la sentenza in esame il Tar Lazio-Roma è chiamato a soffermarsi sulla corretta esegesi della norma di cui all’art. 4 (“Regime fiscale delle locazioni brevi”) D.L. n. 50 del 2017 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”), convertito con mod. nella L. 96 del 2017).

Parte ricorrente (che gestisce un noto portale telematico preordinato a mettere in contatto chi è in cerca di un immobile con chi dispone di unità immobiliari da locare) lamenta, tra l’altro, l’omessa disapplicazione da parte dell’Agenzia delle entrate della citata disposizione, quale atto normativo in contrasto con la Dir. 1535/2015/UE (che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione).

E cioè a dire, parte ricorrente impugna (tra l’altro) il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha dato attuazione al regime fiscale introdotto per le locazioni brevi dall’art. 4, commi 4, 5 e 5-bis del citato decreto legge.

In via di estrema sintesi possiamo dire che, con detta normativa, il Legislatore ha previsto:

  • l’obbligo, per le società che gestiscono portali telematici preordinati a mettere in contatto tra loro persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, di operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento, da versare poi al fisco;
  • che chi svolge attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici, se residente in Italia o ivi avente una stabile organizzazione, deve operare come sostituto d’imposta. Nel caso in cui il soggetto non risieda in Italia, e sia riconosciuto privo di una stabile organizzazione, allora lo stesso deve nominare un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi fiscali in qualità non già di sostituto d’imposta, bensì di responsabile d’imposta;
  • il gestore del portale telematico deve raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle entrate tutti i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il suo tramite.

Alla luce di tale quadro normativo di riferimento è stato poi adottato il provvedimento impugnato dal ricorrente che lamenta (come anticipato) l’omessa disapplicazione dell’art. 4 del decreto in esame quale atto normativo in contrasto con la direttiva 1535/2015/UE per omessa previa comunicazione alla Commissione europea dell’introduzione di regole tecniche nella società dell’informazione.

L’adito G.A. osserva, preliminarmente, come la cennata direttiva europea all’art. 1 detti una serie di definizioni giuridiche relative alla società dell’informazione (tra cui: «servizio»; «regola relativa ai servizi»; «regola tecnica») e come la disciplina giuridica (nazionale) di cui si tratta in sentenza sia estranea all’applicazione della citata direttiva operando indistintamente nei confronti di tutti gli intermediari, tanto se si avvalgono di mezzi elettronici quanto se operano in modo tradizionale.

Ed invero i destinatari dei contestati obblighi informativi e di ritenuta alla fonte della cedolare secca sono i <<soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare>>.

Se ciò di per sé non esclude che, per la parte che riguarda gli obblighi dei gestori dei portali telematici, la norma in esame possa (in astratto) rientrare nell’ambito di applicazione della cennata direttiva UE sui servizi della società dell’informazione tuttavia occorre a tal fine verificare se si tratti di regola relativa ai servizi (<<un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti>>, lett. e) o di una regola tecnica (<<una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi >> lett. f), così come perimetrate dalla direttiva all’art. 1.

La norma in esame non attiene ad un requisito per l’accesso ma detta obblighi accessori al servizio di intermediazione (e cioè, come detto, obblighi informativi e obbligo di ritenuta alla fonte della cedolare secca sui proventi delle locazioni brevi).

Laddove tale norma prevede l’obbligo di ritenuta alla fonte non condiziona in modo assoluto l’accesso al sevizio di intermediazione immobiliare – né incide sul suo esercizio – in quanto il servizio ben può essere esercitato secondo modalità che non implicano l’intervento nel pagamento, come taluni operatori del settore fanno.

Né, ancora, la norma ha introdotto una <<regola relativa ai servizi>> poiché essa solo in via incidentale, ed accessoria, riguarda il servizio di intermediazione ma non incide certamente sulle modalità con cui tale servizio deve essere prestato (non si ha cioè la tassazione della prestazione del servizio di intermediazione ma la tassazione del corrispettivo della locazione breve e le modalità di esazione di questa).

Al contrario di quanto accaduto nel caso Uber (in cui la Corte di Giustizia, decisione 10 aprile 2018 della Grande Sezione, nella causa C.320/16, ha riconosciuto l’intermediazione come meramente accessoria rispetto al servizio di trasporto, in quanto <<il servizio di intermediazione fornito dalla società interessata era indissolubilmente legato all’offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo creata dalla stessa>>) nel caso sottoposto al suo esame il G.A. capitolino sottolinea come l’attività di intermediazione della ricorrente sia ben distinta da quella di locazione breve posta in essere dai proprietari di immobili (quest’ultima, peraltro, non regolata da disciplina comunitaria e soggetta, quanto ai proventi della locazione, alla disciplina nazionale della tassazione sui redditi).

Sgombrato il campo quindi dalla possibile applicazione della normativa in materia di servizi delle società dell’informazione (essendosi optato per la tesi negativa) allora si afferma  in sentenza come una misura fiscale che incida sulle modalità di esazione di imposte dirette (materia non armonizzata) sui proventi dei locatari di un servizio di locazione breve di immobili – e non sui proventi del servizio di intermediazione – non possa certo dirsi rilevante ai fini degli obblighi di notifica di cui alla citata direttiva, perché non riguarda direttamente la prestazione del servizio di intermediazione, che sola rientra nell’ambito dei servizi della società dell’informazione.

Conferma se ne ha dalla stessa Dir. UE 2015/1535 che specifica come non ogni misura di carattere fiscale “connessa” ai servizi della società dell’informazione sia, a questi fini, rilevante ma solo quelle misure che possano influenzare il consumo di detti servizi (quali ad es.: incentivi o sgravi).

Nel caso sottoposto al suo esame, osserva l’adito G.A., si tratta di misure fiscali che non hanno alcun carattere incentivante rispetto a particolari caratteristiche del servizio essendo relative alle modalità di esazione di tributi che i proprietari degli immobili dati in locazione comunque devono versare. E tale tributo gode di una semplificazione quanto al regime di riscossione poiché la normativa in esame prevede la possibilità di aderire al regime della cedolare secca al 21 per cento.

In conclusione, secondo il Collegio giudicante, non è dato rinvenire nel caso di specie alcuna <<regola relativa ai servizi>> o <<regola tecnica>> per la quale poteva dirsi necessaria la previa notifica alla Commissione europea.

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Giuseppe Cassano

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