Saldo Iva 2018 entro il 18 marzo: come si paga. Le istruzioni

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Scade lunedì 18 marzo il termine per eseguire il versamento per il saldo Iva 2018, cioè il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2018. La dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile 2019. Tuttavia la scadenza rappresenta soltanto il primo appuntamento possibile, poiché è ammesso il pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il 18.3.2019 (essendo sabato il giorno 16.3.2019) e la data dell’adempimento.

Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile, procedura che va conclusa nel mese di novembre.

Vediamo in dettaglio le scadenze, le modalità di pagamento, le istruzioni e gli adempimenti per gli aderenti al Regime forfetario.

L’Iva dovuta per l’anno 2018

Il contribuente in possesso della partita IVA deve eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza periodica mensile o trimestrale, procedura provvisoria in quanto la liquidazione definitiva avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale, il cui importo viene indicato nel quadro VL.

L’importo dovuto a saldo risulta operando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative all’anno solare 2018, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2017 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione).

L’esito di tale operazione può comportare l’evidenza di un saldo:

  • “zero”, se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati seguiti;
  • “a debito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL38);
  • “a credito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL39).

L’IVA a debito deve essere versata se l’importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33, importo arrotondato a € 10,00 per effetto degli importi arrotondati all’euro nel modello di dichiarazione.

L’Iva dovuta con la dichiarazione annuale

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA (la cui scadenza per l’anno 2017 è fissata al 30.4.2018) deve versare il saldo dovuto entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per cui l’adempimento va rispettato entro il 16 marzo 2019 che, essendo sabato, fa slittare l’adempimento al 18 marzo 2019.

Saldo Iva 2018: come pagare

Il versamento va effettuato, alternativamente:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale con rate di pari importo; in tal caso è necessario osservare le seguenti regole:
  • la prima rata va versata entro il 18 marzo 2019.
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 18 marzo 2019 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (art. 5 del d.m. 21.5.2009);
  • il pagamento può essere frazionato in un massimo di nove rate per cui la procedura deve concludersi entro il mese di novembre 2019.

Saldo Iva 2018: le scadenze

VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE

In un’unica soluzione: 19 marzo 2019

in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate)  

prima rata

seconda rata

terza rata

quarta rata

quinta rata

sesta rata

settima rata

ottava rata

nona rata

 

18 marzo ‘19

16 aprile ‘1919

16 maggio 19

17 giugno ‘19

16 luglio ‘19

20 agosto ‘19

17 settembre

16 ottobre ‘19

18 novembre

 

(senza interessi)

+ interessi 0,33%

+ interessi 0,66%

+ interessi 0,99%

+ interessi 1,32%

+ interessi 1,65% (a)

+ interessi 1,98%

+ interessi 2,31%

+ interessi 2,64%

  • La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis del d.l. 4.7.2006, n. 223.

Il differimento alla scadenza prevista per le imposte sui redditi

Il contribuente può eseguire il pagamento del saldo in unica soluzione entro il 18 marzo 2019. ovvero ha la possibilità di scegliere tra le seguenti alternative:

  • il versamento può essere eseguito entro il 18 marzo 2019 in unica soluzione, ovvero in forma rateale applicando gli interessi nella misura dello 0,33% mensile su ciascuna rata successiva alla prima che va versata entro il 18 marzo 2019.
  • il versamento può essere eseguito osservando le regole previste in materia di imposte sui redditi (la cui scadenza è fissata al 1° luglio 2019) cioè osservando una delle seguenti regole:
  • versamento da eseguire entro il 30 giugno 2019, ma, cadendo di domenica, il termine è differito al 1° luglio 2019);
  • versamento entro il 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,4%;
  • in qualsiasi caso, la somma dovuta deve essere maggiorata degli interessi forfettari dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

In altri termini, va osservato che:

  • scegliendo di eseguire il pagamento entro il 1° luglio 2019, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,2% (cioè 0,4% per tre mesi);
  • scegliendo di eseguire il pagamento entro il 31 luglio 2019, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (cioè 0,4% per quattro mesi);
  • permane la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, con rate di pari importo, anche se il saldo dell’IVA è versato secondo le scadenze fissate in materia di imposte sui redditi.

In pratica, in tal caso, i conteggi relativi al pagamento rateale vanno eseguiti osservando la seguente procedura:

  • dapprima il saldo dell’IVA va maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 18 marzo 2019 e il giorno 1° luglio 2019 (cadendo di domenica il 30 giungo 2019) o il 31 luglio 2019
  • l’importo così ottenuto va diviso per il numero delle rate prescelte e sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
  • l’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre.

Pertanto, chi presenta la dichiarazione IVA volendosi avvalere dei termini previsti per le imposte sui redditi può eseguire il versamento del saldo osservando uno dei seguenti termini:

  1. il 18 marzo 2019, senza operare alcuna maggiorazione;
  2. il 1° luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3.2019 e la data del versamento;
  3. il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18 marzo 2019 e la data del versamento.

Se è effettuata la compensazione totale del debito IVA con eventuali crediti (ad es., IRPEF, IRES, ecc.) che risultano dal modello UNICO, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, la compensazione è fatta in maniera parziale, la maggiorazione dello 0,4% va computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

Anche i soggetti con esercizio che non coincide con l’anno solare possono beneficiare del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 1.7.2019, a prescindere di diversi termini previsti in materia di imposte sui redditi.

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LE IMPOSTE SUI REDDITI

  1. SCADENZA AL 18 marzo 2019

In un’unica soluzione: 18 marzo 2019

in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate)  

prima rata

seconda rata

terza rata

quarta rata

quinta rata

sesta rata

settima rata

ottava rata

nona rata

18 marzo ‘19

18 marzo ‘19

16 aprile ‘19

16 maggio ‘19

17 giugno ‘19

16 luglio ‘19

20 agosto ‘19

16 settembre

16 ottobre

18 novembre

 

(senza interessi)

+ interessi 0,33%

+ interessi 0,66%

+ interessi 0,99%

+ interessi 1,32%

+ interessi 1,65% (a)

+ interessi 1,98%

+ interessi 2,31%

+ interessi 2,64%

  • La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223.

 

  1. SCADENZA AL 1° luglio 2019
in unica soluzione

 

 

 

in forma rateale (fino ad un massimo di sei rate)

31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3.2019 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 1.7.2019).

 

maggiorazione del saldo IVA 2018 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3.2019 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 1.7.2019) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

· la prima rata, entro il 1.7.2019, senza interessi maggiorazione;

· le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo (salvo la terza per la quale il termine scade il 20.8) con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%.

 

  1. SCADENZA AL 31 luglio 2019
in unica soluzione

 

 

 

in forma rateale (fino ad un massimo di cinque rate)

20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3.2019 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 31.7.2019).

 

maggiorazione del saldo IVA 2018 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3.2019 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 31.7.2019) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

· la prima rata, entro il 31.7.2019, senza interessi di maggiorazione;

· le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33% (cioè degli interessi dello 0,18% per la seconda rata scadente il 20.8 cui va aggiunto lo 0,33% mensile per le rate successive del 16.9, del 16.10 e del 18.11).

 

Saldo Iva: le modalità di versamento

L’IVA va versata utilizzando il modello F24 indicando, nella Sezione “Erario”:

  • il codice tributi “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
  • il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0106” per la prima sei rate);
  • l’anno di riferimento “2018”;
  • l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con altri crediti tributari e/o contributivi.

Il regime forfettario

La persona fisica che ha adottato il regime speciale agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190, deve barrare la casella VA14 se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario di IVA. Inoltre, deve eseguire il pagamento dell’IVA entro il 18 marzo 2019 sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA detraibile. In alternativa, può scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale.

L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della dichiarazione (art. 1, della l. 23.12.2014, n. 190) va compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis del d.p.r. 26.10. 1972, n. 633.

I contribuenti minimi usciti dal regime speciale

Il contribuente che ha applicato l’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6.7.2011, n. 98, e che ne è uscito per opzione o per forza di legge deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito considerando tutti i beni e i servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati esistenti al 31.12.2017. In altri termini va indicata la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica di ingresso al regime.

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