Reddito di inclusione 2019: domande fino al 28 febbraio, le strade possibili

Redazione 18/02/19
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In attesa che il decretone venga definitivamente approvato in Parlamento entro fine marzo, ciò che possiamo affermare sino ad oggi è che dal prossimo 6 marzo si partirà con il Reddito di cittadinanza: ma che ne sarà delle domande di Reddito di inclusione 2019?

L’Inps ha confermato che il reddito di cittadinanza prenderà il posto del Rei, ma fino ad allora si potrà comunque continuare a fare domanda per la vecchia prestazione di inclusione sociale. Più precisamente le domande per ottenere il Reddito di inclusione si potranno presentare fino al 28 febbraio 2019. Dopodiché si aprirà la nuova stagione.

Vediamo allora cosa accadrà da qui al 28 febbraio 2019.

Reddito di inclusione 2019: scadenza domanda, ultime news

Dato per assodato che, per effetto della Legge di bilancio 2019, il Reddito di cittadinanza andrà a sostituire il Reddito di inclusione, quest’ultimo, come recentemente ricordato anche dall’Inps, potrà essere richiesto soltanto fino al prossimo 28 febbraio 2019. Dal 1° marzo 2019 ci sarà lo stop definitivo alle domande, in vista dell’apertura di quelle per il Rdc dal 6 marzo.

Reddito di inclusione: cos’è e come funziona

Come anticipato a inizio articolo, il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, che a suo tempo aveva sostituito la misura del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e l’Assegno di disoccupazione (ASDI). Ora sarà lui ad essere sostituito dalla nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal Governo Lega-5stelle.

Il Rei prevede due step di attuazione:

  • un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
  • e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l’Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi.

Reddito di inclusione: a chi spetta

Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità. Per diventare beneficiari del Rei si deve dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti:

  • Isee fino a 6mila euro; può essere utilizzato anche l’Isee corrente;
  • Isr non supera i 3mila euro;
  • patrimonio immobiliare non superiore a 20mila euro al netto dell’abitazione principale;
  • patrimonio mobiliare massimo di 10mila euro a seconda del numero dei componenti del nucleo;

L’importo del Reddito di inclusione 

L’importo del Reddito di inclusione varia in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito: dai 187,50 per i monocomponenti fino ai 539,82 euro.

Leggi anche “Reddito di inclusione: nuovo modello di domanda”

Rei: sostituito dal Reddito di cittadinanza

Abbiamo elencato i principali requisiti e le modalità che consentono ai cittadini italiani più bisognosi di accedere al Reddito di inclusione. Prestazione che, come detto sopra, da marzo 2019 sarà sostituita dal tanto atteso Reddito di cittadinanza, che dovrà coinvolgere fino a 9 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà: il cui reddito si attesta al di sotto della soglia di 780 euro.

Cambiano le condizioni, i requisiti e le somme di cui si beneficerà. Anche se in breve si può dire che questa misura futura garantirà a tutti i cittadini che non arrivano a questa soglia Istat di raggiungerla, con integrazioni economiche fino al raggiungimento dei 780 euro.

Leggi anche “Reddito e pensione di cittadinanza: manuale di istruzioni Inps”

Reddito di inclusione: prorogato fino a febbraio 2019

Dal momento che il Reddito di cittadinanza entrerà in vigore a marzo 2019, che succede prima? Succede che il Reddito di inclusione, come anticipato a inizio articolo, sarà prorogato fino all’ingresso nel sistema previdenziale italiano della nuova misura di sostegno al reddito. Questo grazie all’inserimento nella Legge di bilancio di una disposizione transitoria che ne assicura la proroga.

In breve quindi, nel 2019 il Rei continuerà a essere riconosciuto a chi ne ha diritto, almeno fino al momento in cui non partirà il Reddito di cittadinanza, con i nuovi requisiti e le nuove soglie.

Dopodiché si potranno scegliere diverse strade:

  • chi ha già cominciato a percepirlo, non lo perderà. Questo continuerà ad essere erogato fino alla sua naturale scadenza dei 18 mesi. Dopodiché, che vorrà potrà fare domanda per il Reddito di cittadinanza,
  • chiunque si trovi in possesso dei requisiti previsti dal Reddito di inclusione, ma non lo ha ancora richiesto, lo potrà fare solo fino al 28 febbraio 2019, dopodiché non sarà più possibile richiederlo. Chi vorrà potrà fare direttamente la domanda di Reddito di cittadinanza.

Reddito di inclusione 2019: come fare domanda fino al 28 febbraio

Se si è certi di possedere i requisiti sopra riportati il nucleo familiare può presentare domanda attraverso un suo componente.

La domanda può essere presentata presso i Comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi. Per fruire del beneficio economico occorre essere sempre in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

Leggi anche “Isee 2019: cambia la validità della Dichiarazione unica sostitutiva”

La domanda di REI deve essere presentata compilando l’apposito modulo MV56 (scaricabile da Accedi al servizio), presso i Comuni o gli altri punti di accesso individuati dai Comuni o dagli ambiti territoriali.

Il Comune o l’ambito territoriale, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, deve effettuare le verifiche di propria competenza e trasmettere le domande all’Istituto.

 

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