Dichiarazione redditi 2018 tardiva: scade oggi il termine: come fare

29 gennaio ultimo giorno per il ravvedimento operoso

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Scade oggi – 29 gennaio 2019 – il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva. In pratica entro oggi si può provvedere alla mancata presentazione nei termini ordinari, (ovvero entro il 31 ottobre scorso), del modello Redditi 2018 con il versamento di una sanzione che con le riduzioni previste arriva a 25 euro.

Oltre tale termine (29 gennaio) la dichiarazione viene considerata omessa, e non potrà essere regolarizzata mediante il ravvedimento, ma qualora la stessa venga presentata entro il 30 settembre 2019, e prima dell’inizio di un’attività di accertamento, le sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali previste dalla legge.

La presentazione della dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario, configura dunque la fattispecie di dichiarazione tardiva. Quest’anno ricordiamo che il termine ordinario è stato il 31 ottobre 2018 e di conseguenza rispetto agli altri anni la presentazione della dichiarazione tardiva nei 90 giorni è slittata al 29  gennaio.

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Dichiarazione redditi tardiva 2018: validità 

La dichiarazione tardiva è considerata valida con applicazione della sanzione da 250 euro a 1.000 euro, a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.

In presenza di una dichiarazione tardiva contenente il modello sugli studi di settore, gli stessi studi non costituiscono una dichiarazione autonoma, ma sono considerati parte integrante della dichiarazione dei redditi, e pertanto, non si applica una specifica sanzione.

E’ invece prevista la sanzione di 2.000 euro (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/97) per l’omessa presentazione degli studi o presentazione con dati errati, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 41 del 5 agosto 2011, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato il modello studi di settore con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito dell’Ufficio.

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Dichiarazione redditi tardiva 2018: regolarizzazione e  ravvedimento operoso

Per regolarizzare la mancata presentazione del modello Redditi 2018 entro 90 giorni, è necessario oltre ovviamente a presentare la dichiarazione, versare la sanzione ridotta pari a 25 euro (250 x 1/10), utilizzato il modello F24, per la quale andrà indicato nella sezione erario il codice tributo 8911, e come periodo di riferimento l’anno cui si riferisce la violazione, ovvero per il modello Redditi 2018 l’anno 2017.

Il versamento della sanzione, va effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ovvero deve essere versato entro il termine previsto del ravvedimento, quindi non necessariamente lo stesso giorno della presentazione della dichiarazione.

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Dichiarazione redditi tardiva 2018: imposte non versate

Le imposte che risultano dalla dichiarazione tardiva, se non versate, entro il termine previsto dalla legge, possono essere regolarizzate anche oltre i 90 giorni beneficiando delle diverse riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

In merito si segnala comunque una sentenza della Corte di Cassazione, (la n. 12883 del 1° giugno 2007),  che ha affermato la necessità, ai fini del perfezionamento della dichiarazione tardiva, di effettuare anche il versamento delle imposte che risultano dalla stessa entro i 90 giorni, con gli interessi e la relativa sanzione ridotta.

Con riferimento al quantun da versare, si procederà a corrispondere le imposte non versate, gli interessi di mora, calcolati a giorni, e la sanzione ridotta pari al 3,75% (30% x 1/8) prevista per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (Alla data attuale sono già scaduti i termini per il ravvedimento entro 15,30,o 90 giorni dall’omesso versamento).

Dichiarazione redditi omessa

Una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni (ovvero oltre il 29 gennaio) sarà considerata omessa, e in tal caso non è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento, dunque l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare le sanzioni ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97, ovvero dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro, oppure da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Nel caso di presentazione della dichiarazione (omessa) entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, e prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte alla metà, e pertanto dal 60% al 120% delle imposte dovute, con minimo di 200 euro e da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Si evidenza che se la dichiarazione è presentata oltre il termine dei 90 giorni, la stessa ancorché omessa e sanzionabile come tale, costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.

Infine la presentazione della dichiarazione entro il termine di quella successiva, consente di evitare l’applicazione della sanzione penali previste dalla legge.

Dichiarazione redditi: presentazione tardiva ed intermediari

Un tardivo o omesso invio da parte dell’intermediario, determina l’applicazione in capo allo stesso di una specifica sanzione che va da 516 euro a 5.164 euro di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97.

In particolare la trasmissione telematica della dichiarazione, si considera tardiva se l’invio è stato effettuato oltre il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro tale termine.

Con riferimento al modello Redditi 2018, si ricade in tale fattispecie se l’impegno è stato assunto entro il 31 ottobre 2018 e la dichiarazione è stata trasmessa successivamente a tale data.

Vi è anche l’invio tardivo se lo stesso avviene oltre il mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione, qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Si ricade nella fattispecie se ad esempio, l’impegno è stato assunto il 10 novembre 2018 e la dichiarazione è stata trasmessa dopo il 10 dicembre 2018.

Si fa presente che le violazioni dell’intermediario per la trasmissione telematica, nonché le conseguenti sanzioni sono differenziate rispetto alla violazione commessa dal contribuente, che è sanzionato autonomamente.

Al fine di evitare l’applicazione delle suddette sanzioni anche l’intermediario può regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97.

Si potrà presentare la dichiarazione entro 90 giorni, e versare la sanzione ridotta di 51 euro tramite il modello  F24, il codice tributo da utilizzare è il 8924 , e come anno va in questo caso indicato l’anno in cui si realizza l’omesso o il tardivo invio.

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