Riproduzione video di esclusiva altrui: basta l’ordinaria diligenza per capire che è abusiva

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La sentenza del Tribunale di Roma 693/2019 del 10 gennaio 2019, ha condannato la piattaforma Vimeo a un risarcimento di otto milioni e mezzo di euro nei confronti di RTI, società del Gruppo Mediaset, per la pubblicazione e la mancata rimozione di video tratti da programmi tv coperti da diritto d’autore

Se infatti il portale fornisce agli utenti un motore di ricerca interno alla stessa piattaforma di video-sharing che consente di ricercare facilmente i video di interesse semplicemente attraverso l’inserimento del titolo dell’opera audiovisiva di interesse è facile trarne la conseguenza che non ci si limita semplicemente ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma si svolge una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia.

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L’ormai “famoso” concetto di neutralità va quindi inteso non (solo) – ai fini della esenzione di responsabilità – come assenza di conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma soprattutto come assenza di qualsivoglia mezzo tecnologico utilizzato idoneo a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati

Dal punto di vista tecnico, lo stato della tecnologia, già all’epoca delle segnalazioni per cui è causa, consentiva all’hosting provider di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla sua piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito, anche senza la preventiva conoscenza dell’URL di riferimento e senza dover per questo dedicare del personale per visionare singolarmente tutti i video pubblicati e confrontarli con i programmi del titolare del diritto leso.

Le tecnologie messe a punto e utilizzate dai più importanti portali telematici per rintracciare i contenuti illeciti sono stati dettagliatamente individuati dal CTU che ha anche compiuto un esperimento consistente nella progettazione e sviluppo di un modulo software che, dopo aver memorizzato la GuidaTV di RTI in un database, ha effettuato delle interrogazioni automatiche per parole chiave del sito Vimeo, al fine di identificare i brani audiovisivi segnalati dall’attrice. Ben più rilevanti sono le indagini compiute dal CTU con riferimento alle due principali modalità tecniche, disponibili alla data delle segnalazioni, idonee ad identificare i video pubblicati in violazione dei diritti d’autore: modalità entrambe basate sulla tecnica del c.d. video fingetprinting.

Il CTU ha altresì accertato che la stessa Vimeo ha adottato, nel corso dell’anno 2014, il sistema “Copyright Match” con la collaborazione di Audible Magie, al fine di identificare i video che contengono musica soggetta a copyright, ma ha precisato che la tecnica adottata per gli audio consentirebbe anche l’analisi dei contenuti video. · Il CTC ha quindi concluso il c.d. video fingerprinting “costituiva all’epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora), la tecnica più efficace ed efficiente per il controllo sia preventivo (ex-ante, cioè effettuato prima della pubblicazione dei video) sia successivo (ex-post, cioè effettuabile anche dopo la pubblicazione dei video) dei contenuti da pubblicare o pubblicati ed alle cui risultanze subordinare la stessa pubblicazione e/ o la permanenza on-line del contenuto audiovisivo considerato. Questa tecnica era disponibile, e quindi potenzialmente utilizzabile da parte di Vimeo, all’epoca dei fatti”.

Alla stregua di quanto accertato dal CTU sarebbe stato ragionevole attendersi da parte di Vimeo un comportamento diligente idoneo a sollecitare la necessaria attività di verifica e controllo, al fine di individuare ex post gli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul suo portale, a seguito della adeguata segnalazione dei medesimi contenuti da parte di RTI, attraverso la diffida. stragiudiziale e le relazioni tecniche di parte depositate nel corso del giudizio.

Mariangela Claudia Calciano

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