Pignoramento 2019 ed esecuzione forzata: le novità introdotte, cosa cambia

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Maggiori tutele per i creditori della Pubblica Amministrazione, che sono al contempo debitori e quindi in una debole situazione economica. Le novità, operative dal 15 dicembre 2018, sono state introdotte per mezzo del D.L. n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. L’art. 4 del predetto decreto legge ha introdotto alcune modifiche al Codice di procedura civile, ed in particolare all’art. 495 che regola la disciplina del pignoramento e dell’esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione.

La novità principale riguarda l’allungamento dei tempi per l’estinzione delle rate di debito. Ma non solo. Sono stati raddoppiati anche i giorni di tolleranza in caso di omesso o ritardato versamento delle rate di debito. Inoltre è stata semplificata la possibilità di convertire l’atto sostituendo al bene mobile o immobile pignorato una somma di denaro. Ma andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte sul pignoramento 2019 ed esecuzione forzata.

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Pignoramento 2019: cos’è

Il pignoramento è l’atto con cui inizia l’esecuzione forzata ai danni del debitore. In sostanza, i beni del debitore vengono bloccati affinché possano essere soddisfatte le pretese del creditore. In tal contesto, il debitore ha la facoltà di convertire il pignoramento, ossia è possibile trasformare i beni (mobili o immobili) oggetto di pignoramento in una somma di denaro. Tale somma deve essere comprensiva del debito, maggiorato degli interessi, nonché di tutte le spese di procedura che il creditore ha dovuto anticipare

All’atto dell’istanza di conversione del pignoramento il debitore deve depositare una somma di danaro non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Pignoramento 2019: i nuovi termini

L’art. 495 c.p.c. prevede la facoltà per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A tal fine e a pena di inammissibilità, egli deve depositare in cancelleria, una somma non inferiore ad un sesto (anziché un quinto) dell’importo dovuto al credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Laddove il pignoramento riguarda beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi a rate, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei) la somma determinata per la conversione.

In caso di omissione o di ritardo di oltre trenta giorni (e non più quindici giorni) nel pagamento, le somme già versate entreranno a far parte dei beni pignorati.

Pignoramento 2019: modalità di custodia

Altre novità sono state apportate in tema di custodia delle cose soggette ad esecuzione forzata, ed in particolare all’art. 560 c.pc. che regola le modalità della custodia. Il nuovo comma 3 ora prevede che, quando il debitore documenta di essere titolare di crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto.

Pignoramento 2019: autorizzazione alla vendita

Il Decreto Semplificazioni interviene anche sull’art. 569 c.p.c., il quale ora prevede che, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Si precisa, infine, che le disposizioni introdotte dal decreto in esame, non troveranno applicazione per le esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè prima del 15 dicembre del mese corrente. Si attende la conversione in legge del testo.

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Daniele Bonaddio

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