Acconto Iva 2018 entro oggi 27 dicembre: come fare, esoneri, codici, sanzioni

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Scade oggi – 27 dicembre – il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2018 calcolato con uno dei metodi previsti (storico, previsionale, o analitico). L’importo versato va scomputato dalla liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, o in sede di liquidazione annuale. Non è dovuto nessun versamento se l’acconto risulta inferiore al 103,29 euro.

Acconto Iva 2018: chi deve pagarlo

In generale sono obbligati al versamento dell’acconto Iva tutti i contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, coloro che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, e sono ovviamente, titolari di partita Iva.

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Acconto Iva 2018: chi non deve pagarlo 

Sono invece esonerati dal versamento:

  • i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro;
  • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento in regime speciale, per i quali l’art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972, consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che applicano il regime forfettario (Legge n. 398 del 16 dicembre 1991);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni, evidenziate dalla Circolare del MEF n. 52 del 3 dicembre 1991, ovvero che:

  • hanno evidenziato un credito d’imposta, per il quale è stato chiesto o meno il rimborso, ovvero un debito d’imposta non superiore a 117,38, il cui 88% è inferiore al minimo dovuto;
  • ritengono, di chiudere la contabilità Iva per l’anno 2018 con una eccedenza detraibile d’imposta, ovvero con un debito d’imposta non superiore a 117,38 euro, (il cui 88% è inferiore al minimo dovuto);
  • hanno registrato solo operazioni esenti, non imponibili, o non soggette;
  • sono contribuenti mensili che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;
  • sono contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre;
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel 2018.

Acconto Iva 2018: metodi di calcolo

Scegliendo il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, che avrebbe dovuto essere  versato per il mese, ovvero per il trimestre, dell’anno precedente.

L’importo da prendere come base per il calcolo, deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

La base di calcolo su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta che risulta per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, e per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale Iva 2018 e dalla Comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre 2017, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da Dichiarazione annuale) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale) aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da Comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da Dichiarazione annuale).

Per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’art. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.), dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Con il metodo previsionale, l’acconto Iva è pari all’88% di una previsione delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. In questo caso bisogna verificare che l’acconto versato per il 2018 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto.

La base di calcolo su cui applicare l’88% dovuto è pari al debito previsto:

  • per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva (relativa al 2018), quale differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da Dichiarazione annuale) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale), aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da Comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale);
  • per il quarto trimestre, nell’ipotesi di contribuenti trimestrali speciali di cui all’art. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

Tali risultati devono essere considerati al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese ovvero dal trimestre precedente.

Utilizzando il  metodo analitico, l’acconto Iva è pari al 100% delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

La base di calcolo deriva dalla liquidazione:

  • delle operazioni annotate nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, dall’1 al 20 dicembre nell’ipotesi di soggetti mensili, e dall’ 1 ottobre al 20 dicembre in caso di  trimestrali;
  • delle operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dall’1 novembre al 20 dicembre nell’ipotesi di soggetti mensili, e fino al 20 dicembre nell’ipotesi di soggetti trimestrali;
  • delle operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dall’ 1 al 20 dicembre nell’ipotesi di soggetti che liquidano l’Iva mensilmente, e dall’ 1 ottobre al 20 dicembre nell’ipotesi di soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

Acconto Iva 2018: casi particolari

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente, per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

I contribuenti con contabilità separata devono determinare l’importo riferibile a ogni attività svolta e quindi devono effettuare distinte liquidazioni dell’imposta. In questo caso l’acconto deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

Acconto Iva 2018: Pa e soggetti che applicano lo “Split Payment”

L’art. 5, comma 2-bis, D.M. del 23 gennaio 2015 prevede una specifica modalità di determinazione dell’acconto Iva a carico dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, del DPR n. 633/72.

Le Pubbliche amministrazioni e le società soggette all’applicazione dello split payment, determinano l’acconto utilizzando uno dei metodi previsti, tenendo conto dell’Iva versata all’Erario nell’ambito del predetto meccanismo.

In particolare l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28  del 15 dicembre 2017 ha chiarito che ai fini della determinazione della base di calcolo dell’acconto Iva, i suddetti contribuenti  dovranno tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all’Erario o per la doppia annotazione delle fatture di acquisto, nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972.

L’acconto va determinato unitariamente e pertanto, tali soggetti dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Acconto Iva 2018: quando e come pagare

L’acconto Iva deve essere versato con il Modello F24, in un’unica soluzione, entro oggi 27 dicembre 2018. All’interno del modello è necessario indicare oltre agli altri dati, l’anno d’imposta (2018) e utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 6013 – versamento acconto Iva mensile;
  • 6035 – versamento acconto Iva Trimestrale.

Si ricorda che i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione dell’1% di interessi, e ai fini del versamento è possibile utilizzare la compensazione con i crediti tributari e contributivi disponibili.

Acconto Iva 2018: sanzioni per mancato o insufficiente versamento

Al mancato o insufficiente versamento dell’acconto Iva, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, tuttavia è possibile regolarizzare la propria posizione beneficiando del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, con il quale è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti applicando le sanzioni ridotte.

In sede di regolarizzazione, oltre all’imposta si dovranno versare le suddette sanzioni (ridotte) utilizzando il codice tributo 8904 e gli interessi nella misura dello 0.3% annuo utilizzando il codice tributo 1991.

Accconto Iva: messo versamento e rilevanza penale

Dopo il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015, l’importo Iva omesso risultante dalla dichiarazione annuale con rilevanza penale è pari a 250.000 euro. Si configura dunque il reato (reclusione da 6 mesi a due anni) se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.

Giuseppe Moschella

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