Pensione anticipata invalidi: un anno di attesa per la finestra 12 mesi

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La finestra mobile di 12 mesi si applica anche alla pensione anticipata invalidi (art. 1, co, 8, del D.Ls. n. 503/1992). Dunque, la norma introdotta dall’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che obbliga i lavoratori dipendenti di ritardare l’accesso alla pensione di 12 mesi, ovvero di 18 mesi nel caso di lavoratori autonomi, deve essere rispettata anche da lavoratori che presentano un’invalidità pari almeno all’80%.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018, confermando la tesi dell’INPS che pretendeva l’estensione di tale meccanismo anche per gli invalidi. Vediamo nel dettaglio i tratti essenziali della sentenza.

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Pensione anticipata invalidi: il caso

Nel caso di specie una lavoratrice aveva raggiunto i requisiti pensionistici per accedere alla pensione anticipata per i lavoratori con un’invalidità accertata pari almeno all’80%. In tali casi, l’art. 1, co. 8 del D.Lgs. n. 503/1992 consente di chiedere la pensione alla maturazione di un’età anagrafica di:

  • 55 anni per le donne;
  • ovvero, 60 per gli uomini;

insieme a un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

La diatriba nasce proprio sulla decorrenza del primo assegno pensionistico. La lavoratrice chiedeva che il trattamento previdenziale sarebbe dovuto decorrere dal primo aprile 2015; l’INPS, al contrario, sosteneva che la data di pensionamento slittava esattamente di un anno, in quanto soggetta alla finestra mobile di 12 mesi prevista dall’art. 12 del D.L. n. 78 /2010 (conv. in L. n. 122/2010).

Si ricorda che la norma delle finestre mobili è stata poi abrogata nel 2011 dalla Riforma Fornero (art. 24, co. 5 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 211/2011). Tuttavia, l’INPS ha interpretato in maniera restrittiva la novità legislativa nel senso che nell’esclusione dall’abrogazione rientrava la disposizione di cui all’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992.

Inizialmente le pronunce della Corte d’Appello di Palermo e del Tribunale di Termini Imerese avevano dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che lo slittamento di 12 mesi si applicava esclusivamente alla pensione di vecchiaia, e non anche alla categoria degli invalidi almeno all’80%.

L’INPS, però, impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.

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Finestra mobile per invalidi: la sentenza

Gli ermellini della Corte di Cassazione ribaltano totalmente la situazione e danno ragione all’INPS. I giudici accolgono i motivi dell’Istituto previdenziale secondo il quale la finestra mobile non si applica soltanto ai soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato.

Infatti, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, vi sono inclusi anche tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. E in questo ambito, ad avviso della Corte di Cassazione, possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato.

In altri termini, per la Suprema Corte non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre mobili la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente. Difatti, la norma rientra nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nell’art. 12 su menzionato.

In ogni caso, conclude la Corte di Cassazione, fino all’apertura della finestra mobile l’assicurato conserva l’opzione di continuare a lavorare e di usufruire ne frattempo dei trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa (es. assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità).

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Pensione anticipata invalidi: quando spetta

Ricordiamo cos’è e a chi spetta la pensione anticipata per invalidità. Ci sono diverse agevolazioni per chi è riconosciuto dal nostro ordinamento invalido: assegno ordinario, pensione di inabilità e appunto la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata.

Il  Decreto Legislativo 503/92 prevede, infatti, la possibilità di ottenere la Pensione di Vecchiaia Anticipata  al compimento dei 55 anni e 7 mesi di età, se donne e 60 anni e 7 mesi anni di età, se uomini, in presenza di un’invalidità non inferiore all’80 per cento.

La legge di Riforma del 2011 (Fornero), ha mantenuto questa, tutelando i soggetti invalidi dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età, nonostante il meccanismo delle finestre d’accesso (un anno di attesa per l’erogazione effettiva della pensione) e all’incremento dell’aspettativa di vita.

I requisiti per accedere alla pensione anticipata per invalidi sono quindi:

  • Età anagrafica di 55 anni e 7 mesi se donna e 60 anni e 7 mesi se uomo;
  • Almeno 20 anni di contributi;
  • Invalidità >80%;
  • Un anno di finestra mobile;
  • Incremento di Aspettativa di vita;
  • Cessazione dell’attività lavorativa.

Daniele Bonaddio

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