Contratto di Apprendistato, contributi, tipologie e assunzioni. Le novità

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Alla luce dell’attuale panorama degli sgravi contributivi per ridurre il costo del lavoro, quello del contratto di Apprendistato rappresenta senza dubbio – laddove è possibile applicarlo – la soluzione più efficace per far risparmiare l’azienda sui contributi previdenziali. In alcune realtà aziendali, infatti, la percentuale contributiva viene abbassata addirittura fino all’1,50% per il primo anno, per poi passare al 3% nell’anno successivo e al 10% al terzo anno. Ma quando si parla di apprendistato spesso le aziende fanno confusione in merito alla sua applicazione, che non sempre risulta semplicistica a causa degli adempimenti burocratici richiesti dalla legge.

A tal fine, l’INPS con la Circolare n. 108 del 14 novembre 2018 ha riepilogato analiticamente i contributi dovuti e gli sgravi contributivi disponibili per il contratto di apprendistato, aggiornato alle ultime novità legislative. Dunque, quanto si paga di contributi INPS in apprendistato? Nel seguente articolo illustriamo brevemente il carico contributivo da corrispondere alla casse dell’INPS in caso di assunzione di un apprendista.

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Tipologie di apprendistato: novità dopo il Jobs Act

A seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, che ha introdotto il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015), l’apprendistato risulta ora suddiviso su tre livelli ciascuno dei quali ha una specifica disciplina:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. per alta formazione e di ricerca.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le aliquote contributive da applicare al contratto di lavoro per apprendistato e quali sgravi contributivi si possono applicare.

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Contributi INPS in apprendistato: disciplina generale

La disciplina generale prevede che l’aliquota contributiva di un apprendista – per tutta la durata massima di 3 anni – è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Aliquota, questa, alla quale occorre sommare, sia l’1,31% ai fini del finanziamento dell’indennità NASpI sia lo 0,30% per il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Di conseguenza, il carico contributivo totale che un datore di lavoro deve sostenere per assumere un apprendista è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Contributi Inps in apprendistato: aziende fino a 9 dipendenti

Le aziende che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, godono di un regime speciale che deroga alle predette aliquote contributive. In tali casi, infatti, vige l’art. 1, co. 773, quinto periodo della L. n. 296/2006 il quale afferma che l’aliquota contributiva in questi casi si riduce di:

  • 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
  • e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

Di conseguenza, per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 i contributi degli apprendisti ammontano:

  • all’1,50%, dal 1° al 12° mese;
  • al 3%, dal 13° al 24° mese;
  • al 10%, oltre il 24° mese.

Da notare che anche in questi casi va aggiunta l’aliquota dell’1,61%.

Contributi Inps in apprendistato: quanto paga l’apprendista

Ma a quanto l’apprendista di contributi? Ovviamente non gli verrà trattenuto in busta paga il 9,19% come per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, ma si applica una aliquota minore del 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Contributi Inps in apprendistato: sgravi contributivi prorogati

Sul punto, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 110, lett. d) della L. n. 205/2017) ha prorogato anche il triennio 2018-2019-2020 gli incentivi per l’apprendistato di cui all’art. 32, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015.

Gli incentivi consentono non solo di essere considerati esenti dal contributo di licenziamento, ma prevede anche l’applicazione di un’aliquota contributiva del 5%, in luogo del regime ordinario del 10%. Inoltre è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASpI dell’1,31%, ma anche del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria pari allo 0,30%.

Daniele Bonaddio

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