Pace fiscale Imu e Tasi 2019, stralcio totale: come funziona

Scarica PDF Stampa
Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in legge, tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all’articolo 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In pratica si realizza l’annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivano a mille euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tutte le news sulla Pace fiscale 2019

Pace fiscale 2019: annullamento debiti automatico

L’articolo 4 dispone l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Nel primo comma dell’articolo 4 è inoltre specificato che tali importi possono essere riferiti anche alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione.

Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia della riscossione.

Pace fiscale 2019: quando non vale lo stralcio

Il Decreto Legge 119/2018 specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano:

  • ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati o a debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, oppure a debiti scaduti o in scadenza. In assenza di questi ultimi, le somme versate sono rimborsate.

Pace fiscale Imu e Tasi 2019: stralcio fino a 1.000 euro

La cancellazione dei debiti per piccoli importi, non riguarderà solo il bollo auto o le multe, la nuova sanatoria coinvolgerà anche i contribuenti che, tra il 2000 e il 2010, hanno accumulato debiti relativi alle imposte comunali come Imu, Tasi e Tari in particolare fino a mille euro, e quindi le “mini” cartelle beneficeranno del totale annullamento.

Sarà importante prestare attenzione alle date in quanto i predetti importi devono risultare in riscossione in un intervallo di tempo ben preciso che va dal 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010,  per sapere ciò basterà controllare la data riportata sulle cartella alla voce “iscrizione a ruolo”.

Se l’anno rientra tra il 2000 e il 2010 e se l’importo complessivo è inferiore a 1.000 euro, la cartella sarà annullata in automatico, quindi senza presentare una domanda o pagare un importo minimo per ottenere lo sgravio, l’agente della riscossione provvederà a cancellare il debito.

Leggi anche “Rottamazione Ter 2019, come fare domanda: online i moduli

Pace fiscale Imu e Tasi 2019: novità 

La pace fiscale potrebbe essere estesa anche ai tributi di competenza dei Comuni, non solo ad Imu e Tasi, ma potrebbe riguardare anche l’imposta sulle insegne e la Tari.

Oltre allo stralcio degli importi fino a mille euro, pare che anche i tributi comunali di importo superiore potranno essere interessati dalla definizione agevolata.

Nello caso specifico è stato presentato un emendamento al decreto fiscale n. 119/2018 con il quale si vuole estendere il perimetro delle cartelle per le quali sarà possibile accedere alla pace fiscale.

Il testo dell’emendamento presentato in Commissione Finanze del Senato prevede testualmente che: “Con riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti locali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, l’esclusione delle sanzioni”.

Come previsto per la rottamazione-ter, a sanatoria potrebbe riguardare anche i tributi locali relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2017.

In questo caso saranno i relativi enti locali ad avere l’ultima parola su tale rottamazione, inoltre pare si potranno rottamare soltanto le sanzioni, perché stando all’attuale formulazione dell’emendamento, il condono della pace fiscale non riguarda la quota capitale del debito maturato e i relativi interessi.

 

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento