Gratuito patrocinio: chi ne ha diritto e come funziona

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Affinché ai soggetti meno abbienti sia garantito il diritto di difendersi in giudizio qualora venga leso un loro diritto, lo Stato riconosce a questi ultimi il c.d. “gratuito patrocinio”. Si tratta di un diritto riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione italiana, che permette anche a chi non può permettersi un avvocato e di sostenere le spese legali, di agire in giudizio e di rendere effettivo il suo diritto di difesa.

Ma chi ne ha diritto e come funzione il gratuito patrocinio? È necessario rispettare delle soglie di reddito per poter richiedere l’avvocato patrocinante? Come si fa a chiedere il patrocinio gratuito? Facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio chi e come chiedere il patrocinio gratuito.

Gratuito patrocinio: chi ne ha diritto

Innanzitutto è bene chiarire chi sono i soggetti che possono richiedere l’ammissione al patrocinio. La legge prevede che possono farvi ricorso:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Ciò detto, il requisito dirimente che stabilisce la spettanza o meno del patrocinio gratuito è il reddito posseduto dal richiedere.

A tal fine, il D.M. 16 gennai 2018 ha stabilito espressamente che per poter essere ammessi al patrocinio e alle spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a 11.493,82 euro. In tal senso, bisogna prendere in riferimento l’ultima dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Gratuito patrocinio, convivenza con altri familiari: quale reddito fa fede?

E se l’interessato convive con i coniuge o altri familiari quale reddito bisogna prendere a riferimento? In tali casi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Solo quando siano in contestazione diritti della personalità (come nel caso della separazione personale) si fa riferimento esclusivamente al reddito del soggetto istante.

Quindi, vanno ricompresi anche i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune. Restano invece escluse tutte quelle somme derivanti da redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.

Al riguardo è importante specificare che le condizioni reddituali devono essere mantenute per tutta la durata della causa.

Gratuito patrocinio: come funziona

Il richiedente può difendersi in tutte le giurisdizioni, siano esse civili, penali, amministrativi, contabili o tributarie. Il cittadino può essere difeso non solo in primo grado di giudizio, ma anche di fronte alla Corte d’Appello e per l’eventuale ricorso alla Corte di Cassazione.

Gratuito patrocinio: come richiederlo

Per fare domanda basta recarsi presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Negli uffici è possibile reperire i moduli da compilare, nei quali occorre indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • le generalità e residenza della controparte;
  • le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • le prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

A seguito del deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuta se la richiesta ha le condizioni di ammissibilità ed emette il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza entro 10 giorni. In caso di accoglimento della domanda, trasmette il provvedimento all’Agenzia delle Entrare ai fini della verifica dei redditi dichiarati.

A questo punto, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.

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