Visita fiscale, chiarimenti Inps: niente codice “E” per l’esenzione

Redazione 29/10/18
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Una notizia falsa e non corretta circolata sul web nei giorni scorsi, ha portato l’Inps a diffondere una nota con cui avvisa i cittadini sulle modalità di richiesta esenzione dalla visita fiscale durante la malattia.

La notizia riguardava la possibilità di recarsi dal proprio medico curante chiedendo l’esenzione mediante un certo Codice “E” da apporre sul certificato. Cosa che sta spingendo molte persone a chiedere ai propri medici di base di apporre questo codice, al fine di ottenere l’esenzione dal controllo fiscale.

Nulla di più inutile. La nota dell’Inps chiarisce infatti che INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95.

Visita fiscale: agevolazioni sulla reperibilità in caso di malattia

In secondo luogo, precisa il nostro Istituto di previdenza, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  3. stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Leggi anche “In quali casi si può evitare la visita fiscale”

Agevolazioni visita fiscale: come vengono riconosciute

In ogni caso, anche quando vengano riconosciute esenzioni o agevolazioni sull’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Visita fiscale: quando si usa il Codice “E”

Ma esiste il codice “E” o è totalmente inventato? In realtà esiste. Come spiegato nel messaggio Inps 4752 del 2015, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Ecco perché la notizie circolata è falsa, i cittadini non possono andare dal proprio medico e chiedere di essere esonerati con l’apposizione del Codice “E” sul certificato medico, e qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Leggi anche “Malattia e visita fiscale: come funziona. Istruzioni Inps”

Visita fiscale: gli orari di reperibilità

Ricordiamo ai cittadini quali sono le fasce di reperibilità da rispettare durante l’assenza da lavoro per malattia.

Come poi ha chiarito la stessa Inps con una circolare esiste ancora la distinzione tra dipendente pubblico e privato. Nello specifico:

  • I dipendenti pubblici devono essere reperibili a casa nella fascia oraria dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, per un totale di 7 ore di reperibilità;
  • I dipendenti privati invece devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche per loro vale la reperibilità sia nei giorni lavorativi che in quelli festivi.

Attenzione poi ai falsi miti, perché la visita fiscale può essere richiesta, e quindi svolta, sin dal primo giorno di malattia.

Visita fiscale: sanzioni per mancato rispetto orari di reperibilità

Cosa si rischia a non rispettare le fasce di reperibilità? Ci sono diversi casi:

  • Assenza alla prima visita: perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
  • Assenza alla seconda visita: perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni e riduzione del 50 per cento nel periodo residuo;
  • Assenza alla terza visita: in caso di recidiva viene completamente interrotta l’indennità Inps.

Redazione

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