Lavoro in Italia e all’Estero: dove pagare i contributi. I chiarimenti Inps

Chiara Arroi 22/10/18
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Visto che la faccenda degli obblighi di versamento contributi non sempre è chiara per chi svolge attività lavorativa con contratti di collaborazione all’estero, ci ha pensato l’Inps a fornire chiarimenti per i cittadini italiani iscritti alla Gestione separata, che lavorano all’estero e non hanno capito bene dove versare i contributi.

Le precisazioni sono state fornite con un’apposita circolare (la numero 102 dello scorso 16 ottobre 2018), in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti in Italia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004.

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Lavoro in più stati Ue: cosa dice la norma comunitaria

Secondo le norme comunitarie, in particolare il sopra citato Regolamento CE numero 883, per le persone che lavorano in due o più Stati membri dell’Unione europea, valgono due principi: unicità e territorialità. E questi criteri devono regolare la legislazione da applicare al lavoratore in questione.

  • Secondo il principio di unicità: i cittadini nel cerchio della legislazione comunitaria sono soggetti alla legge di un solo Stato membro, anche nel caso in cui svolgano un’attività lavorativa in più Stati.
  • C’è poi il criterio della territorialità: secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Principio che si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Eccezione a tale principio è prevista in caso di distacco dei lavoratori (articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004).

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È possibile, come spiega l’Inps, la simultanea applicazione della legislazione di due Stati stipulando uno specifico accordo, con il consenso delle autorità competenti degli Stati interessati.

La circolare INPS 1 luglio 2010, n. 82 aveva rilevato come nessuna norma comunitaria specifica fosse applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, definendo attività subordinata o autonoma anche quelle ad esse assimilate in base alla legislazione nazionale.

Tali categorie di lavoratori, pertanto, dal punto di vista previdenziale sono assimilate ai dipendenti oppure agli autonomi.

In particolare sono assimilati ai lavoratori dipendenti i lavoratori con questa tipologia di rapporto di lavoro:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MIUR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale;
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione;
  • medico in formazione specialistica;
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono invece assimilati ai lavoratori autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

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Con le modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata dal MIUR;
  • medico in formazione specialistica;
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono, invece, assimilati agli autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

Spiega l’Inps che: “nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa”.

Lavoro in più stati Ue: dove pago i contributi?

Il Regolamento europeo, nell’articolo 13, stabilisce che qualora l’interessato svolga sia attività lavorativa dipendente che autonoma nel territorio di più Stati il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata. 

La normativa comunitaria prevede, dal punto di vista amministrativo, che l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determini la legislazione applicabile all’interessato sulla base del suddetto criterio. La determinazione viene poi comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività; entro due mesi tali Istituzioni possono contestare la determinazione prima che essa diventi definitiva.

Il principio è quindi questo: lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata in Italia determina l’attrazione del lavoratore alla normativa italiana anche con riferimento all’attività di lavoro autonomo prestata all’estero per la quale il lavoratore dovrà, pertanto, assolvere i relativi obblighi contributivi in Italia e non presso il paese estero.

In pratica, se un lavoratore italiano svolge un lavoro di natura subordinata (quindi è dipendente) in Italia e svolge attività lavorativa autonoma all’estero, deve pagare i contributi in Italia.

Vediamo alcuni casi.

Lavoro all’estero: quando pago i contributi nello Stato estero

Il lavoratore è soggetto alla legislazione, e quindi al versamento dei contributi, all’estero quando è soggetto alla legge estera, anche se esercita un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata. Quindi un dipendente di un paese straniero.

E’ il caso in particolare del lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia oppure attività di amministratore in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata e, pertanto, non dovranno essere versati contributi alla Gestione Separata.

Lavoro all’estero: quando versare i contributi in Italia

  • esercita in Italia un’attività subordinata e contemporaneamente svolge un’attività lavorativa autonoma in uno Stato estero Ue;
  • esercita sia un’attività subordinata sia autonoma in Italia, ma contemporaneamente svolge anche un’attività autonoma in uno Stato estero;
  • svolge un’attività subordinata e autonoma in Italia, ma contemporaneamente esercità l’attività di amministratore in uno Stato estero;
  • è iscritto alla gestione separata in Italia, qui esercita sia attività subordinata che autonoma, ma contemporaneamente svolge un’attività professionale in uno Stato estero;
  • esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro;

ha un contratto di lavoratore dipendente (subordinato) in uno Stato membro Ue, che in Italia svolge l’attività di amministratore o qui è iscritto alla gestione separata e svolge contemporaneamente attività di libero professionista.

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