Simulazione Durc online: al via la sperimentazione “Vera”

Redazione 11/10/18
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Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha annunciato con una Nota del 3 ottobre 2018,l’avvio effettivo della sperimentazione della nuova procedura – denominata “VERA” – che consente di effettuare una simulazione del Durc Online.

La procedura permette la consultazione solo ai rappresentanti legali: entro la fine di novembre 2018 verrà data la possibilità agli amministratori delle aziende, di rilasciare una delega unica ad un intermediario prescelto che sarà abilitato anche all’utilizzo di VERA.

La fase sperimentale di questo nuovo strumento è stata definita da un protocollo d’intesa tra Ordine nazionale dei consulenti del lavoro e Inps e servirà per simulare il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

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Durc Online: a cosa serve la procedura sperimentale VERA

Con VERA si potrà effettuare una simulazione del DURC on line, in qualunque momento e a prescindere che vi sia o meno un DURC regolare in corso di validità. In questo modo si potrà ovviare a un problema comune tra le aziende: chi si trova nella condizione di avere un Durc in corso di validità in scadenza deve effettuare una nuova richiesta online il giorno successivo alla scadenza stessa del vecchio documento di regolarità.

Capita spesso quindi che bastino anche leggere irregolarità, per far si che si debba attendere anche fino a 15 giorni per poter regolarizzare la posizione e ottenere un nuovo DURC regolare. Ecco quindi che l’azienda si trova di fronte a una discontinuità nella regolarità contributiva da certificare, che può creare diversi problemi.

Con il sistema VERA invece l’azienda o il consulente del lavoro, potranno effettuare una verifica preventiva per ottenere una simulazione di Durc online, individuando prima quali sono le criticità, le irregolarità o, ancora meglio, se è tutto in regola.

Durc Online: chi può utilizzare la procedura VERA

Come anticipato, solo i rappresentanti legali possono consultare il sistema in questa fase sperimentale. I Consulenti del Lavoro interessati a partecipare a questa prima fase di sperimentazione dovranno comunicare la propria disponibilità inviando apposita e-mail al Consiglio Nazionale all’indirizzo: consiglionazionale@consulentidellavoro.it

Nell’email di richiesta dovranno indicare il proprio codice fiscale e l’indirizzo email, sulla quale riceveranno il link per partecipare alla sperimentazione della procedura VERA. Al termine della fase sperimentale la procedura sarà accessibile a tutti.

Durc: cos’è e a cosa serve

Dietro la sigla Durc si nasconde un vero e proprio adempimento burocratico. Si chiama Documento unico di regolarità contributiva: un certificato che attesta la posizione regolare di un’impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali.

Pensiamo ad esempio al titolare di un’impresa che desideri partecipare a una gara d’appalto per aggiudicarsi un lavoro. bene, non potrà farlo se non può dimostrare di essere regolare dal punto di vista contributivo e assistenziale. La modalità certificata con cui potrà farlo è appunto il Durc.

Ecco a chi spetta l’obbligo di presentare il Durc:

  • Imprese e datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi

Durc: quando è obbligatorio?

Quando viene richiesto in modo esplicito il Durc a questi operatori economici?

Il Durc verrà richiesto in questi casi:

  • per gli appalti pubblici, per la costruzione, ma anche di servizi e forniture;
  • per la gestione di servizi e attività pubbliche, prese in gestione dagli enti pubblici (in convenzione e concessione);
  • per lavori privati in ambito edilizio (quelli che richiedono il rilascio della concessione, al momento della denuncia di inizio attività – Dia);
  • per il rilascio dell’attestazione Soa;
  • per l’iscrizione all’Albo dei fornitori;
  • Per ottenere agevolazioni, incentivi e

Durc: come si richiede

Se pronunciamo la parola Durc sempre in coppia con online un motivo c’è: questo documento si richiede infatti esclusivamente online. È sufficiente accedere ai siti web di Inps (www.inps.it) e Inail (www.inail.it).

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Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2 dopo il glossario opere edilizia libera

La continua evoluzione per la semplificazione della disciplina edilizia ha sancito nuove disposizioni legislative che modificano sostanzialmente la materia trattata.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, ha approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il provvedimento riveste notevole importanza, poiché garantisce omogeneità del regime giuridico su tutto il territorio nazionale, eliminando gli ostacoli interpretativi e uniformando la disciplina amministrativa.Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha modificato radicalmente l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, e la disciplina dell’agibilità; ha introdotto la super SCIA in luogo della super DIA; ha modificato lo sportello unico per l’edilizia, il regime del permesso di costruire, la segnalazione certificata diinizio attività; ha adeguato le norme del testo unico per l’edilizia alle modifiche intervenute con il medesimo provvedimento. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha sostituito integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 “Conferenze di servizi”; articolo 14-bis “Conferenza semplificata”; articolo 14-ter “Conferenza simultanea”; articolo 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”; articolo 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”. Inoltre ha disposto il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l’edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire.Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha modificato notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”; articolo 19-bis “Concentrazione dei regimi amministra- tivi”; ha modificato i seguenti articoli: 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”; 20 “Silenzio assenso”; 21 “Disposizioni sanzionatorie”; 29 “Ambito di applicazione della legge”.Tutte le modifiche introdotte tendono a snellire e velocizzare le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della super SCIA, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché dell’agibilità degli edifici o parte di essi. Inoltre, il Glossario delle opere edilizie libere chiarisce molti dubbi interpretativi ed amplia la sfera degli interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo.Il volume è organizzato per argomenti all’interno dei quali sono trattate le indicazioni operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvimento del suo incarico.Mario Di Nicola, architetto, opera presso gli uffici tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), per i settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.VOLUMI COLLEGATI• Operare e progettare con il testo unico dell’edilizia, M. Di Nicola, V ed., 2017• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, IX ed., 2017

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