Modello 770, invio entro oggi: ecco le novità

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Oggi 31 ottobre scade il termine per inviare il modello 770 / 2018  e oltre allo slittamento del temine che peraltro ha riguardato anche l’invio della dichiarazione dei redditi, tra le novità presenti nel modello rileviamo la riformulazione della sezione relativa all’invio, all’interno del frontespizio, per permettere la trasmissione di più flussi di ritenute da parte di professionisti diversi, la modifica dell’assetto del quadro SX (riepilogo dei crediti e delle compensazioni), e del quadro ST (ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive).

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Dal 2017 la dichiarazione dei sostituti di imposta si suddivide in due componenti:

  • la Certificazione Unica (CU);
  • e il modello 770.

Relativamente alla CU il sostituto di imposta ha già inviato il modello all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7 marzo 2018 (potrà inviarlo entro oggi 31 ottobre 2018 se la certificazione contiene solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

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Il modello 770/2018, assieme alle istruzioni è stato approvato dal provvedimento dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2018, successivamente sono state pubblicate anche le specifiche tecniche per la trasmissione.

Il modello deve essere compilato dai sostituti d’imposta e dalle amministrazioni statali per comunicare le ritenute operate sui dividendi, su proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria.

Viene utilizzato anche per dichiarare le compensazioni operate con l’indicazione dei crediti d’imposta che sono stati utilizzati e dei dati relativi alla somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il modello va naturalmente presentato telematicamente dal sostituto d’imposta tramite un intermediario o da altri soggetti incaricati (per le amministrazioni statali) o tramite società appartenenti al gruppo.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 2017 il modello 770  si presenta  in maniera unificata ovvero, accorpa le versioni ordinaria e semplificata, che in precedenza erano separate.

Modello 770: Novità frontespizio

Nel frontespizio si segnala la sezione “Redazione della dichiarazione”, relativamente all’invio separato dei flussi di ritenute da parte di intermediari o sostituti di imposta differenti, in alternativa all’invio mediante un unico flusso.

Il sostituto ha la possibilità di trasmettere i dati in più flussi o in un unico flusso a sua scelta (ad esempio, un file contenente le informazioni relative alle ritenute da lavoro autonomo ed un altro file comprendente i dati relativi alle ritenute da lavoro dipendente).

La sezione “Redazione della dichiarazione” è composta dalle sotto sezioni “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

Il modello può essere inviato con un massimo di 3 flussi, che comprendono 5 tipologie di ritenute (dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute).

Se il sostituto d’imposta o l’intermediario trasmette i dati relativi alle ritenute operate tramite un unico flusso, riporterà il codice 1 nella nuova casella “Tipologia di invio” presente nella sezione “Redazione della dichiarazione”.

In caso di trasmissione di flussi separati, si evidenzierà invece il codice 2 esponendo il codice fiscale degli altri intermediari nella Sezione “Gestione separata”.

In caso di invio separato del modello in presenza del flusso autonomo, il flusso locazioni va unito a quello autonomo.

Pertanto nel caso di uno stesso sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi, il modello 770 può essere inviato in un unico flusso o, in ipotesi di invio separato, con due flussi (invio 1: dipendente e invio 2: autonomo e locazioni).

La tipologia “altre ritenute”  fa riferimento alle ritenute sui pignoramenti e sulle indennità di esproprio.

In caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va unito ad uno dei tre flussi principali (dipendente, autonomo e capitale) e, per utilizzare eventuali crediti, i sostituti possono usare i codici tributo del flusso principale.

Modello 770: riconfigurato il Quadro SK

E’ stato riconfigurato il quadro SK (prima presente nel modello Ordinario), che accoglierà gli utili da partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016,  i quali concorrono al reddito complessivo nella nuova più elevata misura del 58,14%.

Il modello 770/2018 recepisce i dati del modello di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti (Cupe) rilasciato, entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel quadro SK andranno indicati i dati identificati dei percettori degli utili corrisposti nel 2017, esclusi quelli  assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Chi ha corrisposto gli utili dovrà compilare anche il quadro SI, e in particolare nel rigo SI2, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, che nel 2017 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2017 in qualità di emittente, a prescindere dall’assoggettamento o meno di ritenuta, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Nella sezione Utili e proventi equiparati (SI4 e SI5) devono invece essere indicati gli utili corrisposti nell’anno 2017 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’articolo 27 D.P.R. 600/1973.

Modello 770: i quadri ST e SX

È stato anche rivisto il quadro ST per consentire di comunicare all’Agenzia delle Entrate le nuove modalità di versamento delle ritenute del 4% relative ai contratti di appalto di opere e servizi forniti al condominio al raggiungimento della soglia minima di 500 euro. Debuttano le nuove causali T e U da utilizzare per segnalare i versamenti di ritenute operate nel 2017 dal condominio, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Anche il quadro SX è variato, rispetto a quello del 770/2017, con l’introduzione dei riquadri SX2 e SX3.  Il riquadro SX2 riguarda il credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale e l’ammontare usato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV.

I righi del riquadro SX3 invece devono essere utilizzati per indicare il credito riconosciuto per famiglie numerose (colonna 1), e il credito per canoni di locazione riferito al 2017 (colonna 2).

Nella colonna 3 va riportato il credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

Nella colonna 4 deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 usato in compensazione tramite modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST.

Modello 770: chi è obbligato a presentarlo 

Sono tenuti all’invio del modello 770 i soggetti che nel periodo di imposta 2017 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte, su:

  • redditi di capitale,
  • compensi per avviamento commerciale,
  • contributi ad enti pubblici e privati,
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita,
  • premi,
  • vincite
  • ed altri proventi finanziari, compresi quelli da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero,
  • utili e altri proventi equiparati da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi.

Devono trasmettere il modello anche i soggetti che hanno applicato nel 2017 l’imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, sui dividendi, per quelli che hanno applicato nel 2017 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6, D.Lgs. 461/1997, e di cui all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a) e d), D.P.R. 917/1986, oltre che per i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, co. 2, e 10, D.Lgs. 461/1997, per quelli tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2017 e per i rappresentanti fiscali di soggetto non residente. Se tali soggetti devono presentare le comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali, ovvero sono tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 461/1997, essi presentano, nello stesso modello 770, i relativi quadri separatamente da quelli relativi alla ritenuta o all’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Modello 770: chi non deve presentarlo

Non sono tenuti a presentare il modello 770 i contribuenti forfettari in considerazione del fatto che non operano la ritenuta alla fonte, pur soggiacendo all’obbligo di esporre nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata effettuata la ritenuta e l’importo dei redditi stessi.

Modello 770: Ritenute operate da un condominio

Il versamento della ritenuta del 4% relativa ai contratti di appalto di opere e servizi forniti al condominio è effettuato dal condominio stesso quale sostituto d’imposta quando l’ammontare complessivo delle ritenute operate, raggiunge l’importo di 500 euro.

Il condominio è  comunque obbligato al versamento della ritenuta entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di  500 euro.

Nel quadro ST  (punto 10) va esposta, nel campo “Note”, la causale che identifica il versamento della ritenuta.

Con la nuova causale T, il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2017 dal condominio in qualità di sostituto d’imposta sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo di cui all’art. 25-ter, co. 2-bis, D.P.R. 600/1973, mentre, con la nuova causale U ci si riferisce al versamento delle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2017, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giungo 2017, entro il 20 dicembre 2017, o entro il 30 giungo 2018, qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro.

 

 

Giuseppe Moschella

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