Box Auto: detrazione solo per lavori ex novo e non di ristrutturazione

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Novità in tema detrazione box auto. L’art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, prevede la detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi di recupero sul patrimonio edilizio.

Il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 ha innalzato la misura della detrazione dal 36 al 50% nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000. Queste maggiori agevolazioni sono state più volte prorogate fino da ultimo, al 31 dicembre 2018 (con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

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La suddetta detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali, l’agevolazione in particolare è riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune ( è necessario l’esistenza di un  vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che vi sia una apposita attestazione rilasciata dal costruttore. La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente. (Se il parcheggio è in corso di costruzione, è necessario creare un vincolo di pertinenzialità con l’abitazione);
  • l’impresa costruttrice deve documentare i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non agevolabili).

Se viene acquistata contemporaneamente casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. La detrazione è riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale.

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Tale vincolo deve comunque essere costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede il bonus.

Assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali

Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato.

Per la sussistenza del vincolo pertinenziale, non importa se gli immobili non sono stati ancora realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

Costruzione del box auto

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Le spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto con bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, da cui risulti la pertinenza;
  • dichiarazione del costruttore, con l’indicazione dei costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per la costruzione del box pertinenziale è invece necessario che il proprietario sia in possesso:

  • della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenza con l’abitazione;
  • del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il pagamento delle somme

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, di conseguenza nella fattura dovrà essere annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se sono stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione. Dal compromesso deve comunque risultare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

L’Agenzia delle Entrate nel 2016 è intervenuta con la circolare n. 43 del 18 dicembre per chiarire il caso in cui per il pagamento non sia stato effettuato mediante bonifico (ad esempio assegno bancario). In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione del costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

Box auto: ultime novità dall’Agenzia

Sull’argomento relativo alle spese di detrazione per la realizzazione o l’acquisto di un box auto di pertinenza di una abitazione, pochi giorni fa è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9 del 19 settembre in risposta ad un interpello di un contribuente che chiedeva se era possibile beneficiare della detrazione relativa ad un acquisto di un box auto ricavato dall’impresa edile che aveva acquistato il piano terra di uno stabile, e ne aveva ricavato box auto a seguito di cambio di destinazione d’uso dei locali preesistenti tramite lavori di ristrutturazione.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate la detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Il termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto deve essere sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo (come si evince da diversi documenti di prassi, da ultimo si veda la Circolare n. 7 del 27 aprile 2018).

Pertanto se il box auto acquistato dal contribuente deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, la spesa non risulta detraibile.

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Deduzioni e detrazioni 2018

Il manuale, partendo dalla tipologia di redditi oggi individuabili, guida il lettore nella tassazione degli stessi, evidenziando le “agevolazioni” di maggiore interesse che il Fisco ha concesso ai contribuenti – o a determinate categorie di essi – al fine di moderare la tassazione media ovvero al fine di permettere al contribuente di portare in diminuzione dal totale dei redditi prodotti alcuni dei costi sostenuti, in tutto o in parte, dallo stesso soggetto.Dopo aver analizzato le varie tipologie di reddito, si passa ad esaminare gli oneri deducibili, la determinazione delle imposte, nonché l’abbattimento delle stesse per opera degli oneri detraibili, senza dimenticare i principali crediti d’imposta previsti dalle normative vigenti.Tutta la trattazione ricorre frequentemente all’utilizzo di esempi, tabelle di sintesi e schemi grafici, che aiutano l’operatore ad avere immediata evidenza dei riflessi pratici delle disposizioni prese in esame.Questa edizione tiene conto di tutte le indicazioni necessarie per prendere in esame il periodo di imposta 2017 ed è aggiornata con la Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista. Specializzato in operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendali e familiari. È convegnista e docente presso Master tributari di alta specializzazione. Collabora con le principali società dell’editoria attraverso articoli, libri e opere varie.

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