Assegno di mantenimento: l’importo può essere deciso dai genitori?

Luisa Camboni 20/09/18
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In caso di separazione i genitori possono decidere l’importo dell’assegno di mantenimento? A dare una risposta al quesito è intervenuta la Corte di cassazione con una recente sentenza, (la n. 21178/2018 del 24 agosto 2018).

Prima di esporre quanto stabilito dai Giudici di Piazza Cavour, è bene delineare i principi generali relativi al mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori.

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In caso di separazione dei genitori i figli hanno diritto di godere del medesimo tenore di vita di cui godevano quando la famiglia era unita. Ciò significa che entrambi i genitori sono chiamati a contribuire alle loro esigenze.

Più precisamente, il genitore non collocatario è tenuto a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento, oltre a partecipare alle eventuali spese straordinarie nella misura del 50%.

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Assegno di mantenimento: come si determina?

L’assegno deve essere determinato tenendo conto delle possibilità economiche dei genitori.

Il Giudice dovrà,quindi, considerare:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Assegno di mantenimento con figli maggiorenni: cosa succede?

E quando i figli raggiungono la maggiore età cosa succede all’assegno? Dove essere versato? Il genitore non collocatario deve versare l’assegno al genitore convivente con i figli sino a quando questi non hanno raggiunto la maggiore età.

Con il raggiungimento della maggiore età può versarlo direttamente ai figli a condizione che siano questi a richiederlo, in caso contrario l’assegno dovrà continuare a corrisponderlo all’ex.

Detto assegno va corrisposto sino a quando i figli non diventano economicamente indipendenti. In altri termini, se il figlio trova un lavoro perde il diritto al mantenimento, ma il genitore non può sospendere volontariamente il versamento dell’assegno: è necessarioche si faccia autorizzare dal Giudice.

Chi scrive precisa che il figlio che ha trovato un’occupazione e che, dunque, ha perso il mantenimento non ha più diritto all’assegno se, poco dopo, per qualsiasi ragione, ritorna disoccupato. Difatti, una volta cessato l’obbligo di mantenimento questo non rivive più e il genitore non ha più alcun obbligo. Il dovere dei genitori torna in vita solo se il figlio, per ragioni di solito legate alla salute, versa in condizioni così indigenti da essere a rischio la sua stessa sopravvivenza: in questo caso sono dovuti gli alimenti che sono di importo inferiore al mantenimento e corrispondono allo stretto indispensabile per mangiare e vivere.

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Chi determina l’importo dell’assegno di mantenimento?

In caso di separazione consensuale sono i genitori di comune accordo a determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento. Quindi la risposta alla domanda iniziale è si.

In caso di disaccordo, sarà necessario intraprendere una separazione giudiziale ed in quella sede sarà il Giudice a determinarne l’importo.

I genitori non possono decidere arbitrariamente di escludere l’assegno di mantenimento. Sarà il Giudice – se non ritiene l’importo determinato dai genitori idoneo a soddisfare le esigenze dei minori – a determinarlo nella misura ritenuta più equa.

Determinazione assegno di mantenimento: cosa dice la Cassazione 

La Cassazione -con sentenza n. 21178/2018 del 24.08.2018 -ha affermato che “i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo. Di conseguenza le domande delle parti in tema di assegni in favore della prole non possono essere, semplicemente, respinte – laddove vi sia una non completa dimostrazione dei fatti sui quali le stesse si fondano – ma, al giudice viene richiesto di operare, sempre, una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli verifica esperibile anche di ufficio”.

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