Bonus assunzioni under 35: come funziona?

Ecco cos’è e a chi si rivolge lo sgravio contributivo confermato dal Decreto Dignità per favorire l’occupazione giovanile

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Una delle misure confermate dal Decreto dignità, (la Legge  9 agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), in materia di lavoro e occupazione giovanile è senz’altro il Bonus assunzioni under 35: l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile.. Un tema molto dibattuto, che in prima battuta il governo giallo-verde aveva tralasciato, successivamente ripreso in sede di conversione in legge del testo.

La novità, contenuta nell’art. 1-bis della L. n. 96/2018, ricalca sostanzialmente il bonus assunzioni under 35 (anche se non fa espresso riferimento) già in vigore dall’1 gennaio 2018 grazie all’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Ma come funziona il nuovo bonus under 35? Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare per poter fruire dell’incentivo? In attesa che il Ministero del Lavoro emani il relativo decreto attuativo, entro l’11 ottobre 2018, si illustrano i principali aspetti dell’incentivo contributivo in trattazione.

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Bonus assunzioni under 35: a chi spetta?

Sulle orme dell’art. 100 e ss. della L. n. 205/2017, il Decreto Dignità ha introdotto una norma che permette ai datori di lavoro di poter promuovere l’occupazione giovanile stabile, e quindi assumere negli anni 2019 e 2020 lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

In sostanza, viene prorogato il limite dei 35 anni per ulteriori due anni (2019 e 2020), poiché la Legge di Bilancio 2018 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 l’età anagrafica dei beneficiari sarebbe scesa a 30. Quindi si amplia in un certo senso la platea dei potenziali lavoratori che possono essere assunti con tale inventivo.

Consulta lo speciale “Decreto Dignità”

Lo sgravio, inoltre, è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Bonus assunzioni under 35: quanto dura e quanto spetta?

La decontribuzione è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi. Mentre l’esonero dal versamento è del 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 250 (euro 3.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus assunzioni under 35: rapporti di lavoro incentivabili

Se il nuovo incentivo contributivo segue gli stessi criteri del bonus assunzione under 35 attualmente in vigore, è possibile affermare che l’esonero riguarda le assunzioni con:

  • contratto a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine);
  • contratti part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
  • contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato
  • contratto di apprendistato per mantenimento in servizio al termine del periodo di formazione.

Bonus assunzioni under 35: chi resta escluso

Restano esclusi invece:

  • i contratti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • il contratto intermittente (c.d. a chiamata);
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • il lavoro occasionale

Daniele Bonaddio

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