Incidente stradale e quantificazione del danno: non sempre basta il Cid

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La Corte di Cassazione, sezione VI Civile, con sentenza n. 20382/18 del 01/08/2018, ha sancito che la compilazione del modello CID a volte non è sufficiente per quantificare l’ammontare dei danni subiti nel caso di incidente stradale.

Nel caso di specie, si apprende che la parte appellante non era giunta a dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò in quanto la dichiarazione contenuta nel modello CID, unita alle conclusioni del CTU ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale, precludevano un riscontro obiettivo della pretesa risarcitoria.

Questo senza contare che la documentazione prodotta a supporto della domanda risarcitoria non consentiva in alcun modo di ritenere dimostrato l’ammontare del danno.

Infatti, si apprende che nel modello CID, le parti si sono limitate alla dicitura “Tamponamento”, non permettendo in alcun modo di collegare l’evento del sinistro con la concreta domanda avanzata dalla carrozzeria.

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Infatti, a questo proposito, si legge nella stessa:” la motivazione della sentenza nella parte in cui essa spiega che dalla documentazione prodotta non era deducibile alcuna prova effettiva del danno partito dalla vettura…”.

Come ben riportato nella sentenza, la citazione dell’art. 143 “Denuncia di sinistro” d.lgs. 209/05, il quale  prevede che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.

Inoltre, quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Mentre, il dettato dell’art. 149 “Procedura di risarcimento diretto”, sempre del medesimo decreto, prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

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La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.

L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

A seguito della citazione di cui all’art. 149, i giudici hanno fatto menzione della sentenza di Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20/09/2017 n° 21896, in tema di liticonsorzio necessario, stabilendo che il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma II, “ Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”  nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. Secondo questa corrente minoritaria, il termine “soli” escludesse la partecipazione del responsabile, quando, invece, era già sufficientemente chiaro che intendesse escludere l’impresa del responsabile.

Ciò implica che è dovere ed interesse della parte danneggiata portare l’onere della prova, che deve essere fornita in concreto e che la medesima sia equa del danno subito.

Girolamo Simonato

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