Garante Privacy: si alla geolocalizzazione delle guardie giurate

Paolo Ballanti 16/08/18
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Il Garante della Privacy ha giudicato lecita l’installazione di un’applicazione sui dispositivi smartphone o tablet in grado di restituire la posizione – quindi la geolocalizzazione – delle guardie giurate alle dipendenze di una società che eroga servizi di vigilanza.

L’Autorità con Provvedimento n. 232 del 18 aprile scorso si è pronunciata su una richiesta di verifica preliminare avanzata da una società che si occupa di servizi di tutela di persone e beni nonché al trasporto e alla custodia di valori.

L’istanza aveva ad oggetto il trattamento dei dati personali connessi all’installazione di un’applicazione sui dispositivi assegnati alle guardie giurate, completa di funzionalità di localizzazione geografica. Nelle intenzioni dell’azienda, il sistema verrebbe attivato dal dipendente immediatamente prima dell’inizio del turno con l’inserimento del proprio codice identificativo e di una password. Il meccanismo consentirebbe di assicurare la sicurezza della pattuglia, una razionale assegnazione e distribuzione degli interventi in zona, il corretto svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza / ispezione. In particolare, l’accesso in tempo reale ai dati relativi alla localizzazione è previsto solo al verificarsi di situazioni di pericolo per la guardia giurata.

Investito della questione, il Garante per la privacy chiarisce innanzitutto che l’attività svolta dalla società istante è soggetta a regolamentazione da parte del Ministero dell’Interno (Decreto ministeriale n. 269/210) con cui si prevede, afferma il testo, l’adozione di “specifiche misure tecniche in caso di svolgimento di servizi che presentano rischi particolari”. Con riferimento al servizio di vigilanza saltuaria, il Decreto statuisce che le guardie giurate sono tenute a comunicare alla centrale operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata.

Alla luce del quadro normativo citato, l’Autorità afferma che “l’adozione di un sistema completo di funzionalità di localizzazione da installare su dispositivi forniti ai dipendenti” risulta “in termini generali lecito”. Altro profilo di liceità è l’impegno dell’azienda istante di procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la sottoscrizione di un accordo riguardante l’installazione del sistema o, in difetto, acquisire l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, come prescritto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4 comma 1 L. 300/70).

Il Garante rileva che i tempi di conservazione dei dati riferiti alla localizzazione geografica (24 ore) sono conformi ai principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali. Lo stesso dicasi per la rilevazione della posizione della guardia effettuata ogni due minuti, tempo ritenuto comunque congruo al fine di predisporre con urgenza interventi a tutela del dipendente.

Come di consueto, nell’ambito delle richieste di verifica preliminare, il Garante per la privacy  prescrive una serie di accorgimenti. Nello specifico, considerata la “delicatezza dei dati”, il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sul dispositivo aziendale sia presente un’icona che indichi che la funzione di localizzazione è attiva. Deve inoltre esser prevista la disattivazione dell’applicazione durante le pause intermedieinformando correttamente i dipendenti sui casi in cui è consentito disattivare la localizzazione nonché sulle conseguenze di eventuali abusi”.

La società sarà poi tenuta a configurare il sistema in modo tale da oscurare la visibilità della posizione geografica dell’operatore sul monitor della centrale operativa, decorso un periodo predeterminato di inattività.

Infine, sull’esigenza aziendale di redigere la reportistica che contrattualmente il committente chiede di fornire all’esito di ogni intervento, il Garante prescrive di depurare dai suddetti rapporti qualunque riferimento che consenta l’identificazione dei dipendenti.

Paolo Ballanti

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