Atti illeciti: il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori

Paolo Ballanti 09/08/18
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Il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori per stanare atti illeciti dei dipendenti, ma non può farlo andando oltre il proprio ruolo e controllando l’attività lavorativa in sé delle persone. Il controllo demandato ad un’agenzia investigativa deve limitarsi a verificare il compimento di atti illeciti da parte del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 15094 pubblicata l’11 giugno scorso.

La Suprema Corte ha affermato che le previsioni contenute nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), nel delimitare il campo entro cui il datore può effettuare controlli sui dipendenti, non escludono la possibilità di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni diversi dalle guardie giurate, prime fra tutte le agenzie investigative. Queste ultime, tuttavia, per operare lecitamente, si legge nella sentenza, non devono “sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria” riservata dallo Statuto dei Lavoratori ad altri soggetti.

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Controllo dei dipendenti: è possibile? 

Lo Statuto dei Lavoratori (art. 3) consente al datore di ricorrere ad addetti alla vigilanza interna, con il compito di controllare lo svolgimento dell’attività lavorativa a patto che i loro nominativi e mansioni siano comunicate ai dipendenti. All’articolo 2, invece, si ammette l’uso di guardie giurate unicamente per la contestazione di condotte che minacciano il patrimonio aziendale.

Ne consegue che al di fuori del perimetro tracciato dallo Statuto, possono operare altre strutture di controllo ma solo per verificare, afferma la Cassazione, l’avvenuta “perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.

Il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa opera anche nel caso, sempre la Corte di legittimità, di “prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali”.

La Cassazione elenca poi una serie di casistiche in cui è lecito il ricorso all’agenzia investigativa al di fuori dell’orario di lavoro: precedenti sentenze hanno avallato la verifica sull’attività extra-lavorativa svolta dal dipendente in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore (Cassazione n. 12810/2017), o nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex L. 104/92 (Cassazione n. 4984/2014).

La controversia giunta all’esame della Suprema Corte trae le mosse dal ricorso proposto da un dipendente volto ad impugnare il licenziamento disciplinare intimatogli nel 2009.

La Corte d’Appello ribaltava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo utilizzabili le relazioni investigative sul presupposto che la prestazione lavorativa del licenziato si svolgeva prevalentemente al di fuori dei locali aziendali “per cui nessun divieto poteva configurarsi per il datore di lavoro di avvalersi di agenzia investigativa per il controllo della diligente esecuzione della prestazione di lavoro”.

Il giudice di merito rilevava poi che le verifiche occulte avevano accertato la mancata esecuzione dei compiti di controllo e verifica affidati al dipendente, con violazione del dovere di diligenza nell’adempimento della prestazione e lesione dell’obbligo di fedeltà, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario azienda – lavoratore e giustificare il licenziamento disciplinare.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso il dipendente, denunciando violazione e falsa applicazione da parte della Corte d’Appello, degli articoli dello Statuto dei Lavoratori disciplinanti le funzioni di controllo concesse al datore. In particolare, il ricorrente lamentava la valutazione della Corte d’Appello nel ritenere utilizzabili le relazioni investigative nonostante le stesse fossero finalizzate unicamente ad avere “notizie esaustive circa il corretto adempimento delle prestazioni lavorativein assenza di un “giustificato sospetto circa la realizzazione di condotte illecite del lavoratore”.

La Cassazione, in considerazione dei limiti citati imposti all’utilizzo di agenzie investigative, accoglie il ricorso del dipendente e rinvia la controversia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Paolo Ballanti

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