Pensione di reversibilità: spetta al coniuge superstite separato?

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Com’è noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una pensione di reversibilità (chiamata appunto “pensione ai superstiti”) per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in tali casi, prevede che il sostegno economico spetta sia al coniuge che ai figli, per una determinata percentuale che si differenzia in base a chi concorre realmente alla pensione.

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Ma cosa accade se il coniuge superstite all’atto del decesso risulta separato con il dante causa? In tali casi, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge superstite separato? E se il coniuge del superstite è passato a nuove nozze, spetta eventualmente anche in quest’ultimo caso la pensione? Vediamo quindi dettagliatamente quando è possibile accedere alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite.

Pensione di reversibilità: quando matura?

Innanzitutto, bisogna distinguere tra: pensione di reversibilità e pensione indiretta.

Il primo caso si verifica quando il dante causa sia già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.

La pensione indiretta, invece, si verifica quando il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta, ma aveva versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei cinque anni precedenti al decesso.

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La disciplina dell’erogazione delle pensione ai superstiti è contenuta nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i, e vi rientrano:

  • il coniuge;
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Pensione di reversibilità: quando spetta al coniuge?

Ma cosa accade se il coniuge risulta separata all’atto del decesso del dante causa? La legge prevede che i coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se separato legalmente: ma a determinate condizioni.

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Inoltre è necessario che il coniuge, se divorziato, sia già titolare dell’assegno di mantenimento del dante causa: ossia riceva il c.d. “assegno periodico divorzile”. Altro elemento di estrema importanza è che il coniuge non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Infatti, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. In ogni caso, in tali casi, si ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1945, n. 39 della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

E se è il dante causa ad aver contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, cosa accade? In tali casi, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Si ricorda, infine, che in base alla recente legge sulle “unioni civili” (L. 20 maggio 2016, n. 76), a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell’unione civile.

Daniele Bonaddio

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