Agenzie per il lavoro: cambiano i requisiti, ecco quali

Paolo Ballanti 12/07/18
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Dal 22 maggio scorso nuovi requisiti per i soggetti pubblici e privati che intendono iscriversi all’albo delle Agenzie per il Lavoro. A stabilirlo il Decreto del Ministero del Lavoro del 10 aprile 2018.

Il provvedimento ha abrogato il precedente Decreto del 5 maggio 2004 con cui si era data attuazione alla delega contenuta nel Dlgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi).

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Il Dlgs. 276 si preoccupa infatti di istituire l’albo Agenzie presso il Ministero del Lavoro (articolo 4) fissandone anche i requisiti giuridici e finanziari necessari per l’iscrizione (articolo 5), nello specifico:

  1. Costituzione dell’agenzia nella forma di società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative;
  2. Sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro stato membro UE;
  3. Disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali;
  4. Assenza di condanne penali in capo ad amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari;
  5. Per i soggetti polifunzionali la presenza di distinte divisioni operative gestite con strumenti di contabilità analitica tali da consentire di conoscere i dati economico-gestionali specifici;
  6. Interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro;
  7. Rispetto della privacy del lavoratore.

Per la definizione del punto c) l’articolo 5 rimanda ad un apposito decreto ministeriale da adottarsi d’intesa con la Conferenza permanente Stato – regioni e province autonome sentite le associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Sino al 21 maggio scorso i requisiti sull’idoneità dei locali e le competenze del personale delle Agenzie iscritte all’albo erano definiti dal Decreto ministeriale emanato nel 2004, ora abrogato ad opera del provvedimento del 10 aprile.

Ciò significa che dal 22 maggio 2018 le Agenzie che intendono esercitare l’attività di intermediazione di manodopera devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 5 del Dlgs. 276/2003 e, per quanto riguarda il punto c) (caratteristiche dei locali e professionalità dei dipendenti), attenersi al Decreto ministeriale 10 aprile 2018. Viceversa, i soggetti già iscritti all’albo sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore (scadenza 21/05/2019).

Il provvedimento licenziato dal Ministero del Lavoro interviene soprattutto sul numero minimo di dipendenti “qualificati” che le Agenzie di somministrazione di lavoro e quelle di intermediazione devono necessariamente avere:

  • Almeno 4 unità nella sede principale;
  • Almeno 2 unità per ogni sede organizzativa;
  • Per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Al contrario, il decreto in parola ha ripreso la soglia minima di soggetti “qualificati” richiesta alle Agenzie di ricerca e selezione del personale, a suo tempo fissata nel provvedimento del 2004:

  • Almeno 2 unità nella sede principale;
  • Almeno 1 unità per ogni eventuale sede organizzativa periferica;
  • Per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.

Si rammenta che per personale “qualificato” (sul punto il Decreto del 10 aprile riprende il testo previgente) si intendono coloro che sono dotati di adeguate competenze professionali che possono derivare, tra le altre, “da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro”.

Altro requisito è il numero minimo di uffici. Nel decreto del 5 maggio 2004 le Agenzie di somministrazione e quelle di intermediazione dovevano essere presenti in almeno 4 regioni. Con il provvedimento del 10 aprile l’asticella si alza perché agli stessi soggetti è richiesta la “presenza di almeno 6 sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale”. Non è finita qui, perché i locali adibiti a sportello, sempre per le attività di somministrazione e intermediazione, devono garantire una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura al pubblico e la “presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa”.

Paolo Ballanti

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