Abolito il Tfr mensile in busta paga: ecco cosa cambia

Redazione 12/07/18
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Luglio 2018 è il mese in cui lavoratori e datori di lavoro dicono addio al Tfr in busta paga, l’anticipo del trattamento di fine rapporto introdotto in sperimentazione con la Finanziaria del 2015 e ora giunto al termine.

Il Tfr in busta paga consentiva ai dipendenti di chiedere l’accredito anticipato del rateo mensile maturato nella propria busta paga. È anche detto Quota integrativa di retribuzione (Quir), ed è stato istituito per un periodo transitorio – dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018, e non aveva in realtà riscosso gran successo tra i dipendenti.

I lavoratori si sono fin da subito dimostrati molto restii ad accettare di vedersi tassare la quota Tfr in maniera ordinaria, anziché a tassazione agevolata, e hanno preferito non usufruire di questa possibilità, accumulando il Tfr, in vista del gruzzolo da accaparrarsi a chiusura del rapporto di lavoro.

Chi volesse comunque farlo, dal 1° luglio 2018 non può più. La sperimentazione è finita e da questa data si è tornati al regime ordinario in materia di trattamento di fine rapporto. Non è infatti stata emanata alcuna normativa che proroghi o rinnovi la misura.

Abolito Tfr in busta paga: cosa succede da luglio?

Con la fine della sperimentazione e l’abolizione del Tfr mensile, nella busta paga di luglio 2018, il Tfr maturato verrà – come sempre successo – accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento, come previsto in origine, porterà ad accumulare la somma, che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro. È un ritorno a tutti gli effetti alla disciplina ordinaria e all’articolo 2120 del Codice civile, che afferma:

ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. (…)

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”

Tfr mensile in busta paga: chi era escluso

In corso di sperimentazione esistevano alcune categorie di aziende e dipendenti esclusi dall’obbligo dal Tfr anticipato mensilmente in busta paga. Vediamo quali:

AZIENDE

Erano escluse dal versamento:

  • Le aziende agricole;
  • Le aziende sottoposte a procedure di risanamenti, ristrutturazione dei debiti o integrazioni salariali, o procedure concorsuali;
  • Aziende con più di 50 dipendenti.

LAVORATORI

Per quanto riguarda i dipendenti invece, erano esclusi:

  • Dipendenti assunti da meno di 6 mesi;
  • Dipendenti che avevano destinato il tfr a garanzia di un prestito o finanziamento;
  • I dipendenti del settore agricolo;
  • I lavoratori domestici;
  • I lavoratori in Cigs o dipendenti di aziende in Cigs
  • Dipendenti i cui contratti collettivi prevedevano l’accantonamento tfr presso terzi;

Il problema ora non si pone più, perché da luglio nessuno si verà più erogare il rateo mensile di Tfr in busta paga, e i datori di lavori che avevano chiesto agevolazioni per finanziari i tfr in busta paga, dovranno rimborsare la disponibilità utilizzata (compresi interessi), in un’unica soluzione entro il 30 ottobre 2018.

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