Licenziamento illegittimo: quali tutele per i lavoratori

Luisa Camboni 28/06/18
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Prima di delineare l’iter che il lavoratore deve seguire in caso di licenziamento illegittimo, è bene fare la distinzione tra licenziamento legittimo e licenziamento illegittimo.

Licenziamento: distinzioni 

Per licenziamento si intende l’atto con il quale il datore di lavoro unilateralmente fa cessare il rapporto di lavoro. Nel caso in cui sia il lavoratore a scegliere di recedere, l’atto prende il nome di dimissioni. La legge indica in quali casi il licenziamento è da considerarsi legittimo; ovvero nel caso di:

  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo.

Nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa vi rientrano tutti quei casi in cui il lavoratore ha tenuto un comportamento tanto grave, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo occorre distinguere tra:

  • giustificato motivo soggettivo;
  • giustificato motivo oggettivo.

Si ha giustificato motivo soggettivo quando il lavoratore ha tenuto un comportamento scorretto, ma non grave come nel caso del licenziamento per giusta causa. Infatti, nel caso di licenziamento per giusta causa, vista la gravità del comportamento del lavoratore non è dovuto il preavviso: il rapporto di lavoro cessa a partire dal giorno successivo alla comunicazione. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, il lavoratore ha diritto a ricevere un preavviso: il lavoratore continuerà a prestare l’attività lavorativa per tutto il periodo del preavviso, o, in alternativa, ha diritto ad ottenere una adeguata indennità.

Si ha, invece, giustificato motivo oggettivo nell’ipotesi in cui vi sia una necessità di riordino aziendale, una crisi dell’azienda, fino all’ipotesi del fallimento.

Nel nostro ordinamento si è in presenza di licenziamento illegittimo tutte le volte in cui il datore di lavoro abbia licenziato il lavoratore in mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Licenziamento: come va comunicato il licenziamento?

Il licenziamento va comunicato al lavoratore con lettera raccomandata. Tale comunicazione non deve essere generica, ma il datore di lavoro è tenuto ad indicare la giusta causa o il giustificato motivo (soggettivo e oggettivo) che lo hanno spinto a far cessare il rapporto di lavoro.

Licenziamento: quando è illegittimo e quando invalido?

Nei seguenti casi:

  • mancanza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
  • la comunicazione di licenziamento è avvenuta in forma orale e non scritta;
  • il licenziamento è contrario alle disposizioni di legge;
  • il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori.

Licenziamento illegittimo: come può tutelarsi il lavoratore?

Il lavoratore deve impugnare il licenziamento prima stragiudizialmente e, poi, se ciò non sortisce effetto alcuno, dinanzi al Giudice per ottenere la tutela che si realizza:

  • o con il pagamento da parte del datore di lavoro di una indennità a titolo di risarcimento, per la perdita economica dovuta alla mancata corresponsione dello stipendio, a partire da quando il lavoratore è stato ingiustamente licenziato;
  • oppure con il reintegro nel posto di lavoro,

oltre, in ogni caso, il risarcimento per tutto quanto non percepito dalla comunicazione di licenziamento all’effettivo reintegro.

A questo punto, chi scrive ritiene necessario ricordare che, con la  riforma del mercato del lavoro, il reintegro non è più possibile per tutti quei contratti stipulati dopo il 7 marzo 2015.

Entro quale termine il lavoratore può impugnare il licenziamento?

Entro un tempo perentorio stabilito dalla legge.

Il termine da rispettare è:

  • 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento entro cui deve avvenire la contestazione o la impugnazione stragiudiziale;
  • 180 giorni dal momento in cui è stato impugnato stragiudizialmente il licenziamento. Entro tale termine va depositato il ricorso giudiziale.

Si noti bene: la tutela reintegratoria resta un rimedio ancora applicabile nei seguenti casi:

  • licenziamento discriminatorio: si ha quando il datore di lavoro ha licenziato il lavoratore per motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, ecc;
  • licenziamento nullo per disposizione di legge : es. licenziamento a causa di matrimonio;
  • licenziamento invalido: comunicato nella forma sbagliata: in forma orale e non scritta;
  • licenziamento derivante da un fatto materiale contestato al lavoratore che poi si dimostri essere inesistente o insussistente.

Consiglio: Il lavoratore che ritiene di aver subito un licenziamento illegittimo è bene che si rivolga ad un legale esperto della materia per ottenere la migliore tutela e vedere riconosciuto il suo diritto.

Per approfondire l’argomento ti consigliamo lo Speciale “Jobs act”

Luisa Camboni

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