Bonus Formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo

Redazione 25/06/18
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Al via la trasformazione tecnologica dell’economia italiana con il bonus formazione 4.0. Le imprese che investono sulla formazione del personale in ambito nuove tecnologie possono beneficiare di un credito d’imposta al 40 per cento per le spese sostenute. È stato pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo (firmato il 4 maggio 2018 dal Ministero dello sviluppo economico) che detta le modalità di accesso al bonus: regole e documentazione da presentare in primis.

Bonus spese formazione 4.0: di cosa si tratta

Il bonus formazione è una misura introdotta dalla Legge di stabilità 2018 (legge 2015/17) che consente a tutte le imprese, che effettuano spese per la formazione del personale, di beneficiare di un credito d’imposta del 40 per cento per le spese relative al costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. I costi devono essere relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso (a quello in cui le spese sono state effettuate).

È un credito riconosciuto fino a un importo massimo di 300 mila euro per ciascun beneficiario, purché le attività formative siano incentrate sull’innovazione tecnologica e rientrino tra quelle pattuite nei contratti collettivi aziendali o territoriali. Si può utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Quali attività rientrano nel bonus formazione

Attenzione perché non tutte le spese e non tutte le attività scelte rientrano tra quelle agevolabili. Il bonus è previsto solo per le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento delle conoscenze su tutte quelle tecnologie che abbiano in qualche modo a che fare con la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0. Il focus è quindi centrato sull’innovazione tecnologica, che da qui e pochi anni dovrebbe vedere il nostro Paese camminare sulle gambe della nuova industria 4.0.

Ecco le attività agevolabili:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • stampa tridimensionale;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali;

tutte queste attività devono comunque essere disciplinate dai contratti aziendali o territoriali per poter accedere al credito d’imposta.

Quali attività non rientrano nella formazione

Non sono invece ammissibili, ai fini dell’ottenimento del bonus, le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate per conformarsi alle norme in tema di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente, e qualsiasi altra tipologia di formazione obbligatoria. Il bacino entro cui si può sperare di ottenere il bonus è esclusivamente quello improntato all’industria 4.0.

Bonus formazione 4.0: le spese ammesse

Non tutto potrà essere inserito nella misura prevista dalla legge, ma solo le spese relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale delle ore o delle giornate di formazione.

Cosa si intende per costo aziendale? La retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, di ferie e permessi, maturati in relazione alle ore/giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, e le eventuali attività di trasferta erogate al dipendente in caso di attività formative fuori sede.

Rientrano nel bonus del 40 per cento anche le spese effettuate nel caso la formazione venga erogata da dipendenti, a condizione che il dipendente sia impegnato in modo ordinario in uno degli ambiti aziendali previsti dall’allegato A della legge n. 205/2017 (la legge di stabilità).

Bonus formazione 4.0: chi può accedere

Possono accedere al credito d’imposta 4.0 tutte le imprese residenti nello Stato italiano, comprese le stabili organizzazioni non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata o dal regime contabile a cui sono soggette.

Occhio alla documentazione, perché tutte le aziende che intendono usufruire del bonus devono presentare e conservare:

  • una relazione che illustri le modi e contenuti dell’attività formativa in questione;
  • documentazione contabile e amministrativa sull’attività che giustifichi la corretta applicazione del bonus;
  • i registri nominativi con l’elenco delle persone coinvolte nell’attività: docenti, dipendenti partecipanti, ente formatore.

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