Imu e Tasi, adempimenti fiscali giugno: attenzione a proroghe automatiche

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Il mese di giugno rappresenta come sempre un mese cruciale per gli adempimenti fiscali e per le scadenze a carico di famiglie imprese e partite Iva. Il primo appuntamento in particolare per le famiglie è quello relativo al versamento dell’ Imu e della Tasi, ma la parte più pesante in questo mese la faranno i titolari di partita Iva che potremmo dire costituiscono sicuramente una delle categoria maggiormente “tartassate” dal fisco.

Entro il 30 giugno (data che quest’anno slitterà automaticamente al 2 luglio in quanto la scadenza cade di  sabato) vi sarà l’appuntamento per il versamento del saldo e del primo acconto Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi INPS per gli iscritti alla Gestione Separata e del diritto annuale alla Camera di Commercio.

Quest’anno il calendario “sposta” in avanti diverse scadenze per i versamenti dei Redditi 2018, per l’anno 2017 e alcuni termini, cadendo di sabato o in un giorno festivo, si spostano in automatico al primo giorno feriale successivo. Per il modello Redditi 2018 PF, la scadenza per la presentazione alla posta e per i versamenti del saldo 2017 e primo acconto 2018, è fissata al 30 giugno 2018 che essendo sabato, slitta al 2 luglio 2018. Per i versamenti delle imposte tale data, per effetto di diverse disposizioni, subisce ulteriori differimenti che la portano al 20 di agosto. Scade invece il 31 ottobre 2018 il termine per chi presenta il modello Redditi 2018 in via telematica.

Relativamente all’ambito oggettivo tra le imposte oggetto versamento evidenziamo:

  • le imposte Irpef Ires e Irap;
  • le addizionali irpef e Ires  con le relative maggiorazioni;
  • alcune imposte sostitutive (es. quelle relative ai forfettari);
  • le imposte patrimoniali dovute delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e o attività finanziarie all’estero;
  • l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata per i quali non e prevista l’indicazione di ritenute alla fonte
  • l’Iva e l’eventuale maggiorazione del 3% dovuta per l’adeguamento agli studi di settore
  • i contributi Inps dovuti dagli artigiani commercianti e professionisti iscritti alle relative gestione separate;
  • il diritto annuale della Camera di Commercio.

Imu e tasi al 18 giugno

Scade il prossimo 18 giugno il termine per effettuare l’acconto Imu e Tasi da parte di coloro che possiedono o utilizzano un immobile. Quest’anno il calcolo dell’importo dell’Imu e Tasi non dovrebbe comportare particolari difficoltà in virtù del fatto che non vi sono stati cambiamenti relativi alla disciplina dei due tributi, tuttavia bisognerà stare attenti alla possibilità che si siano verificate delle modifiche agli immobili come ad esempio l’ attribuzione di una nuova rendita catastale, la locazione dell’appartamento prima adibito ad abitazione principale, e cosi via.

Relativamente alla disciplina che regola le due imposte (Imu e Tasi), resta confermata la stessa disciplina Imu introdotta nel 2016 prorogata anche al 2017, e in particolare si deve considerare il regime di tassazione dei terreni agricoli (esonero per C.D. e I.A.P.), la riduzione del 50% per i comodati tra parenti di primo grado, l’esclusione dalla determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato, e l’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Tali misure si applicano anche alla Tasi, ad eccezione dei terreni agricoli che sono fuori dal campo d’imposizione della suddetta imposta.

Arrivando al versamento, questo dovrà esser effettuato in acconto entro il prossimo 18 giugno (il 16 cade di sabato), e relativamente al calcolo (Imu, Tasi) si parte dalla stessa base imponibile alla quale applicare i coefficienti moltiplicatori distinti per categoria catastale.

Il valore ottenuto consente di determinare l’imposta applicando le aliquote Imu e Tasi decise dai comuni lo sorso anno, tuttavia bisognerà considerare l’eventuale applicazione di aliquote eventualmente approvate quest’anno.

L’acconto è pari al 50% dell’importo complessivo, e a dicembre occorrerà effettuare il saldo considerando le aliquote del 2018, che dovrebbero rimanere le stesse.

Ricordiamo che se il Comune ha deliberato le aliquote valide per il 2018, il contribuente potrà utilizzarle per il versamento dell’acconto, tuttavia può comunque utilizzare per l’acconto le aliquote 2017. L’importo minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento è di 12 euro, a meno che il Comune non ne abbia stabilito uno diverso (anche più basso).

Tale informazione potrà essere verificata sul sito del Comune o del MEF nella sezione dove vengono pubblicate le delibere dei comuni relative alle aliquote.

L’importo minimo riguarda comunque l’importo annuale da versare, e non la singola rata inoltre tale importo minimo non deve essere considerato una franchigia.

Il versamento andrà effettuato con il modello F24 o con lo speciale bollettino postale centralizzato.

I versamenti per il modello Redditi

Per il versamento delle imposte sui redditi non è previsto quest’anno il cosiddetto “Tax day” del 16 giugno,  dove si concentravano il pagamento dell’Imu e della Tasi con quello di tutte le imposte e i contributi.

Quest’anno i saldi per il 2017 e le prime rate degli acconti per il 2018 delle imposte sul reddito e dell’Irap dovranno essere versate entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 è sabato).

Anche i soggetti Ires devono seguire questo calendario, ma se approveranno il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Presentazione della dichiarazione

L’invio del modello Redditi e Irap 2018, quest’anno scade il 31 ottobre 2018. La proroga di un mese, non si applica ai soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. I modelli Redditi SC o Irap infatti, devono continuare ad essere presentati entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi se il periodo va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, devono essere inviati telematicamente entro il 1° aprile 2019.

Correttiva nei termini e integrativa a favore

E’ possibile integrare o rettificare una dichiarazione già presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2018, ad esempio nel caso di un contribuente che deve presentare il modello Redditi 2018, presentato in via telematica nel mese di luglio, ma che prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, (31 ottobre), si accorge di avere commesso degli errori o dimenticanze.

In questo caso entro il 31 ottobre, può presentare in via telematica un nuovo modello Redditi 2018 completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello presentato.

Il 31 ottobre 2018 scade anche il termine per i contribuenti che devono presentare in via telematica una dichiarazione integrativa a favore.

La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori o omissioni contenuti nel modello Redditi 2017, per il 2016, presentato in via telematica entro il 31 ottobre 2017.

La rettifica a favore del contribuente che ad esempio, si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Redditi 2017 presentato in termine, non è soggetta ad alcuna sanzione.

Dichiarazione tardiva od omessa

Una dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza (31 ottobre) sono considerate non omesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Il termine per la regolarizzazione scade il 29 gennaio 2019 e l’omesso invio è punito con la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte invece, la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro.

Con la regolarizzazione entro il 29 gennaio 2019, si applica la sanzione di 250 euro, ridotta ad 1/10 a seguito del ravvedimento operoso.  Sugli eventuali importi non versati si applica la sanzione del 30%, ravvedibile.

Dopo il 29 gennaio 2019, i modelli Redditi e Irap 2018 non inviati, si considerano omessi anche se verranno presentati successivamente, con la conseguenza che le sanzioni per l’omessa presentazione non si possono ravvedere.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di invio di quella relativa al periodo successivo (ad esempio, entro il 31 ottobre 2018 per i modelli Redditi 2017 e Irap 2017,) e comunque prima dell’accertamento, si applica la sanzione ridotta dal 60% al 120% (minimo di 200 euro).

Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 150 euro a 500 euro.

Proroga “automatica” dei versamenti

Relativamente al versamento delle imposte quest’anno si potrà beneficiare di qualche giorno in più rispetto allo scorso anno per eseguire i pagamenti relativi al saldo 2017 e al primo acconto 2018 che derivano dalla dichiarazione dei redditi e Irap con la maggiorazione dello 0.40%.

In generale le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati nonché i soggetti Ires solari potranno procedere al versamento del saldo e della prima rata di acconto (redditi e Irap) entro il  prossimo lunedì 2 luglio, ricordando che il 30 giugno 2018 cade di sabato, e tale temine è automaticamente differito a lunedì.

Secondo quanto previsto dall’art 17. comma 2 del D.P.R. 435/2001  si può differire il pagamento nei trenta giorni successivi ai termini previsti, applicando alle somme da versare una maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse.

Tale possibilità di differimento va calcolata da lunedì 2 luglio, e quindi si arriverà alla scadenza del termine di versamento con lo 0.40% al 1° agosto.

Ma non finisce qua, infatti applicando l’art. 37 comma 11 bis del D.L. 223 del 4 luglio 2006 che dispone il differimento al 20 agosto senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24 compresi quelli rateizzati che scadono da 1° al 20 agosto di ogni anno (periodo feriale), sarà possibile spostare il versamento al 20 di agosto 2018.

A seguito dell’intervento del periodo feriale quindi si determinerà dunque un ulteriore differimento dei termini di versamento con la maggiorazione dello 0.40% al 20 agosto 2018.

Tutti i contribuenti che devono versare le imposte possono beneficiare di tale differimento a prescindere, dalla tipologia di attività svolta e dall’assoggettamento agli studi di settore, fattore che rilevava per gli anni scorsi per il differimento dei termini di pagamento.

I soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio potranno effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione con la possibilità di differire il versamento di 30 giorni aggiungendo la maggiorazione dello 0.40 % a titolo di interesse corrispettivo.

In questa ultima ipotesi dunque possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 agosto 2018 i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro lo scorso 31 maggio  che possono posticipare il versamento (con la maggiorazione dello 0.40%) al 30esimo giorno successivo al termine ordinario del 2 luglio ulteriormente prorogato per la suddetta sospensione del periodo estivo.

I termini previsti per il pagamento dell’Irpef riguardano anche il saldo e il primo acconto della cedolare secca sulle locazioni, in particolare questo può essere versato entro il 2 luglio (scadenza ordinaria) o entro il 1 agosto che slitta al 20 agosto (proroga feriale) aggiungendo la maggiorazione dello 0.40%.

Sull’argomento segnaliamo la novità editoriale:

Manuale dei tributi locali

Come era prevedibile, l’entrata in vigore della Iuc (imposta unica comunale) non ha affatto semplificato il panorama dei tributi comunali, anzi lo ha reso – se possibile – ancora più irragionevolmente complicato. A dispetto del nome, infatti, la Iuc non ha unificato nulla, poiché si sostanzia in tre tributi distinti e autonomi: l’Imu, la Tari e la Tasi. Ma vi è di più. Con l’introduzione dell’esenzione dell’abitazione principale all’interno della Tasi, quest’ultima è diventata, di fatto, un inutile doppione dell’Imu, poiché condivide con essa la massima parte della base imponibile e dei soggetti passivi. Le prospettive di riforma del settore, tuttavia, per quanto urgenti nel comune sentire della collettività, sembrano allontanarsi nel tempo, complici gli incerti scenari politici. In questo lungo periodo di transizione, dunque, è forte l’esigenza degli operatori di poter contare su di una guida per orientarsi nelle molteplici problematiche applicative dei tributi comunali. Il presente manuale, giunto alla terza edizione in questa versione rinnovata, prende quindi in esame i nuovi tributi (Imu, Tari e Tasi), innestando nella trattazione dei prelievi attuali le tematiche insorte nei tributi cui essi sono succeduti (Ici, Tares e Tia). Ampio spazio è stato poi dedicato all’imposta di soggiorno, sempre più diffusamente applicata dopo lo sblocco operato dal D.L. n. 50/2017, e all’imposta di sbarco. Completano la rassegna i tributi per così dire “tradizionali”, che affondano le loro origini nei primi testi unici della finanza locale, e cioè la Tosap/Cosap, l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale comunale all’Irpef e l’imposta di scopo. Rispetto alla precedente edizione, si è proceduto ad aggiornare sia la parte di prassi che quella giurisprudenziale, con particolare riferimento alle pronunce di vertice. L’approccio resta essenzialmente operativo, ma non si è mancato di offrire frequenti spunti per una riflessione critica sugli argomenti trattati.  Luciano De Vico, Dottore commercialista in Bari.Giuseppe Debenedetto, Esperto in tributi locali e collaboratore de Il Sole 24 Ore.Luigi Lovecchio, Dottore commercialista in Bari.Alessandra Magliaro, Professore aggregato di Diritto tributario e Diritto tributario processuale presso la Facoltà di Giuri- sprudenza dell’Università degli Studi di Trento.Federica Ruggiano, Funzionario della Direzione centrale Affari legali dell’Agenzia delle entrate.Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro, Ordinario di Diritto tributario nello stesso ateneo. Segnalazioni bibliografiche› I tributi locali nel 2018: Guida all’accertamento IMU e TARI

Autori Vari | 2018 Maggioli Editore

115.00 €

Giuseppe Moschella

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