Ferie obbligatorie 2016: da esaurire entro il 30 giugno

Paolo Ballanti 05/06/18
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Il 30 giugno ogni dipendente dovrà aver esaurito le ferie obbligatorie maturate nel 2016. A stabilirlo l’articolo 10 del Dlgs. 66/2003 (il documento normativo che per intenderci contiene le disposizioni in materia di orario di lavoro, straordinari e permessi).

Lo stesso Decreto n. 66 ha fissato in quattro settimane il periodo annuo di ferie cui il dipendente ha comunque diritto. I contratti collettivi possono intervenire ma solo con condizioni di miglior favore (ad esempio prevedendo la maturazione di un numero di giorni di permessi ulteriore rispetto a quelli obbligatori ex lege).

Del periodo minimo di ferie, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione mentre le restanti entro i 18 mesi successivi. Esempio: nel 2016 il dipendente totalizza quattro settimane minime di ferie. Di queste, due devono essere fruite nel 2016. Le altre nei 18 mesi successivi al 31/12/2016. Ciò significa che il termine ultimo è il 30/06/2018.

E’ bene ricordare agli addetti ai lavori che, nonostante le previsioni di legge, i contratti collettivi possono derogare alla scadenza dei 18 mesi prevedendo anche un termine più ampio a condizione che tale disposizione non snaturi la funzione stessa delle ferie, cioè il recupero delle energie psico-fisiche.

Essendo le giornate di astensione dal lavoro un diritto irrinunciabile (articolo 36 Costituzione) la legge esclude che le quattro settimane obbligatorie possano essere liquidate in busta paga senza essere godute. L’erogazione di un importo a titolo di ferie non godute è concesso solo a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata. Viceversa, per gli eventuali giorni di ferie eccedenti il periodo minimo e previsti dalla contrattazione collettiva è possibile per le parti concordarne la monetizzazione.

La mancata fruizione entro i 18 mesi, o nel termine più ampio eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, obbliga il datore a versare i contributi Inps sulle ferie non godute. Ciò significa che ai contributi di competenza del mese di luglio 2018 derivanti dalle retribuzioni di dipendenti e collaboratori dovranno sommarsi quelli relativi alle ferie non godute. L’intero importo dovrà essere versato con modello F24 entro il 20 agosto 2018. Nel mese di effettivo godimento, invece, si procederà al recupero di quella parte di contributi già versati.

Oltre al versamento dei contributi, il mancato godimento delle ferie entro il termine espone il datore ad una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • Sanzione base da 100 a 600 euro;
  • Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni la sanzione è compresa tra i 400 e i 1.500 euro;
  • Se i dipendenti coinvolti sono superiori a 10 o il mancato godimento si è verificato in almeno quattro anni la sanzione va da 800 a 4.500 euro.

La violazione amministrativa si concretizza anche qualora il dipendente abbia goduto solo in parte del periodo obbligatorio di ferie.

L’omessa fruizione delle ferie entro il termine comporta inoltre un pregiudizio per il lavoratore (in termini di mancato recupero delle energie psico-fisiche) il quale da un lato potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale e dall’altro chiedere il godimento sia pur tardivo dei periodi non fruiti.

Su tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che il dipendente dovrà provare l’esistenza del danno biologico oltre al nesso tra il danno medesimo e il mancato godimento delle ferie entro i termini prescritti. Ovviamente, l’omessa fruizione dovrà essere valutata come indipendente dalla volontà del lavoratore. In caso contrario, lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del datore.

Paolo Ballanti

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