Sospensione contributi autonomi: ecco cosa fare

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I lavoratori autonomi ed i lavoratori che hanno un contratto di co.co.co., hanno la facoltà di poter sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio grave che non permette il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

 

La novità è contenuta nell’art. 14, co. 3 della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi), ora recepita dall’INPS con Circolare n. 69 dell’11 maggio 2018 che ne fornisce le istruzioni operative. Ma quando possono essere sospesi i contributi? Per quanto tempo è possibile sospenderli? Quando bisogna restituirli e come? Quali sono gli adempimenti da porre in essere per godere della sospensione? Ecco le risposte a tutte le domande.

Sospensione contributi autonomi: chi può usufruirne?

Innanzitutto, è necessario cercare di capire chi sono i soggetti che possono sospendere i contributi INPS e INAIL. Al riguardo, l’art. 1 della L. n. 81/2017 afferma che le norme riguardano:

  • i lavoratori autonomi (Titolo III, libro V, del Codice Civile);
  • ed i lavoratori con contratto di co.co.co.

Con il termine generico di lavoratore autonomo, s’intendono le prestazioni lavorative così come definite dall’artt. 2222 c.c. (contratto d’opera), cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Ma non solo. Anche le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale.

Risultano esclusi, invece, i soggetti disciplinati dall’art. 2238 c.c., ossia gli imprenditori ed i “piccoli imprenditori”. Si ricorda che rientrano nella nozione di “piccoli imprenditori”: i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In estrema sintesi, rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.

Sospensione contributi autonomi: come e quando è possibile?

L’art. 14, co. 3 della L. n. 81/2017 legislatore ha previsto specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa.

In particolare, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è possibile sospendere il versamento contributivo. La sospensione del versamento opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.

Una volta terminato l’evento di malattia o infortunio, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Ciò significa che la dilazione può arrivare a sei anni (il triplo del periodo di sospensione).

Sospensione contributi autonomi: cosa fare?

Per quanto concerne l’obbligo contributivo, si ricorda che esso è in capo ai seguenti soggetti:

  • al professionista, se titolare di partita IVA o associato, così come previsto dall’articolo 53 del TUIR;
  • al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave gli adempimenti operativi si differenza in base al soggetto richiedente.

Dunque, i committenti dovranno:

  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Il professionista, diversamente, dovrà operare come segue:

  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
  • presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Daniele Bonaddio

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