Assegno di ricollocazione: slitta a maggio l’entrata in vigore

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Stop temporaneo per l’assegno di ricollocazione. La nuova misura rivolta ai disoccupati in NASpI sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 aprile 2018, ma una nuova Delibera Anpal n. 16 del 13 aprile 2018 conferma che alcuni adempimenti conseguenti alla sua messa in regime non sono stati ancora espletati. Ragione per cui slitta a poco più di un mese la sua operatività, senza indicare una data precisa.

Infatti:

  • entro il mese di aprile 2018, è necessario definire i flussi informativi con l’Inps e formare gli operatori;
  • entro il mese di maggio 2018, occorre definire gli standard di cooperazione applicativa per la domanda di assegno di ricollocazione da parte di Cpi e Patronati;
  • entro il mese di ottobre 2018, invece, bisogna definire un sistema di rating dei soggetti erogatori condiviso con Regioni e Province autonome.

In attesa che l’Anpal indichi con più precisazione la data dell’entrata in vigore, si riepilogano brevemente i tratti essenziali dell’assegno di ricollocazione.

Assegno di ricollocazione: in cosa consiste?

L’assegno di ricollocazione è disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015 e permette ai disoccupati percettori di NASpI la cui durata eccede i quattro mesi, di poter essere inseriti nel mondo del lavoro più agevolmente.

L’assegno di ricollocazione si sostanzia in una dote finanziaria che viene attribuita al richiedente e può essere richiesta, sia presso il Cpi (Centro per l’impiego) in cui è stato sottoscritto il patto di servizio in occasione della presentazione della domanda di NASpI, oppure in modalità telematica sul sito dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro).

Assegno di ricollocazione: il programma

All’atto della domanda, si dà il via a un programma della durata di sei mesi, prorogabile in alcuni casi di ulteriori sei mesi, che prevede:

  • innanzitutto, l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
  • successivamente si attiva un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  • l’attivazione da parte del titolare dell’assegno di ricollocazione di collaborare per la ricerca del lavoro
  • e infine, in caso di rifiuto di svolgere una delle attività proposte, l’obbligo per il soggetto erogatore di comunicarlo al Centro per l’impiego.

Assegno di ricollocazione: la dote finanziaria

Due sono gli importi possibili dell’assegno di ricollocazione, che si differenziano a seconda del raggiungimento o meno del risultato occupazionale.

Nel primo caso, l’importo è determinato da un valore minimo e massimo in base all’esito del profiling e tipologia di contratto.

Nel secondo invece, l’importo è composto solamente da una quota fissa, denominata Fee4Service. L’interessato sarà in partica chiamato a svolgere azioni minimi per essere ricollocato.

Assegno di ricollocazione: l’importo

L’ammontare dell’importo dipende sostanzialmente da due fattori:

  1. la tipologia del contratto (a tempo indeterminato o a termine maggiore o uguale a sei mesi);
  2. e l’indice di profilazione (c.d. profiling) che è costituto da un numero che va da 0 (quando l’interessato è sicuro di rimanere occupato dopo i 12 mesi dall’assunzione) a 1 (quando l’interessato è sicuro di rimanere disoccupato dopo i 12 mesi dall’assunzione).
Tipologia contrattuale Valore minimo assegno di ricollocazione Valore massimo assegno di ricollocazione
Contratto a tempo indeterminato 1.000,00 euro 5.000,00 euro
Contratto a termine superiore o uguale a sei mesi 500,00 euro 2.500,00 euro
Contratto a termine superiore o uguale a tre mesi e fino a sei mesi 250,00 euro 1.250,00 euro

Assegno di ricollocazione: i soggetti erogatori

Si ricorda, infine, che l’assegno di ricollocazione può essere speso presso:

  • i Centri per l’impiego;
  • le Agenzie per il lavoro accreditati ai servizi per il lavoro;
  • la Fondazione consulente del lavoro.

Tali soggetti ricevono l’assegno chiaramente solo in caso di ricollocazione dell’utente con:

  • contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato);
  • contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);
  • part time pari almeno al 50%.

Daniele Bonaddio

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