Reddito di Inclusione: le novità della Legge di Bilancio 2018

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L’Inps, con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, ha recepito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 190, 191 e 192 della L. n. 205/2017) in merito al Reddito di Inclusione (ReI), entrato in vigore l’1 dicembre 2017, per mezzo del D.Lgs. n. 147/2017. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica e può essere richiesta dai cittadini presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni stessi.

Le modifiche incidono in particolar modo sui requisiti di accesso, la decorrenza, la durata il finanziamento e l’importo della nuova misura. Vediamo tutte le novità nel dettaglio.

Reddito di Inclusione: nuovi requisiti familiari

Per poter accedere al Reddito di Inclusione, il richiedente deve essere in possesso di determinati:

  • requisiti di residenza e soggiorno;
  • requisiti familiari;
  • e requisiti economici.

Con particolare riguardo ai requisiti familiari, è necessario che il nucleo familiare si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un minorenne;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica),
  • presenza di una persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

In riferimento a quest’ultimo requisito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata abrogata la condizione secondo la quale la disoccupazione debba riferirsi a un licenziamento, dimissione per giusta causa o risoluzione consensuale. Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel nucleo, la mera “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”.

Reddito di Inclusione: stop ai requisiti familiari

Sempre in riferimento ai requisiti familiari, la Legge di Bilancio 2018 ha inteso facilitare l’accesso al ReI abrogando, dal 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari. Ne deriva che da tale data non è più necessario rispettare i requisiti familiari su elencati ma semplicemente quelli economici oltre a quelli di residenza e soggiorno.

Reddito di Inclusione: erogazione una tantum

Alta novità introdotta è rinvenibile nel comma 194, il quale riconosce l’erogazione una tantum del beneficio economico qualora lo stesso sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile. Quindi, nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, l’importo mensile del beneficio economico connesso al ReI spettante per il primo mese sia pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un’unica soluzione su base annua.

Per esempio. È stata presentata domanda di ReI nel corso del mese di aprile 2018, e spetta un beneficio economico di 15 euro mensili per 18 mensilità. Per effetto delle novità introdotte, all’atto dell’accoglimento della domanda spetta un importo pari a 120 euro, corrispondente a 15 euro per otto mensilità, e riceverà l’anno successivo l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le dieci mensilità residue.

Reddito di Inclusione: aumentato il beneficio economico

Ultima novità riguarda l’importo del ReI, che viene incrementato del 10% rispetto alla formulazione originaria. Pertanto, i nuovi importi, annuali e mensili, previsti per il 2018 sono i seguenti:

  • numero componenti 1 (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 2.250, 00): beneficio massimo mensile € 187,50;
  • numero componenti 2 (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 532,50): beneficio massimo mensile € 294,38;
  • numero componenti 3 (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 590,00): beneficio massimo mensile € 382,50;
  • numero componenti 4 (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 535,00): beneficio massimo mensile € 461,25;
  • numero componenti 5 (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 412,50): beneficio massimo mensile € 534,37;
  • numero componenti 6 o più (Soglia di riferimento in sede di prima applicazione: € 477,90): beneficio massimo mensile € 539,82.

Daniele Bonaddio

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