Licenziamento, l’email ha valore di prova solo con la firma elettronica

Paolo Ballanti 05/04/18
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L’email ha valore probatorio solo con la firma elettronica: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5523/2018 sul licenziamento per giusta causa. Secondo la Suprema Corte l’email tradizionale non può essere elevata a prova, non essendo dotata di tutti quei meccanismi di sicurezza tali da garantire l’integrità e l’immodificabilità del documento ma, soprattutto, la sua riconducibilità all’autore.

Per meglio comprendere la portata della sentenza è utile fare un passo indietro. L’email all’interno del quadro normativo italiano rientra nella definizione di “documento informatico” fornita dall’art. 1 comma 1 lettera p. del Dlgs. 82/2005 da intendersi come, afferma il decreto, il “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Sempre secondo il dlgs. 82/2005 (art. 20 comma 1 bis) il documento informatico ha valore probatorio, ai sensi dell’articolo 2702 Codice Civile, quando “vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata” o comunque, continua il decreto, con “modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.

Lo stesso articolo 20 comma 1 bis precisa che per tutti gli altri documenti informatici privi di firma, l’utilizzo degli stessi come elemento di prova è rimesso alla valutazione dell’organo giudicante sulla base delle già richiamate caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Orbene, la sentenza in parola trae origine dal licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un dirigente cui era stata contestata una condotta irregolare in merito alle cosiddette “rivalutazioni di magazzino”. Circostanza che, secondo le indagini dell’azienda, aveva portato all’accredito di somme non dovute in favore di alcuni partner commerciali del datore di lavoro poiché fondate su giacenze di prodotti in realtà inesistenti.

In primo grado il Tribunale rigettava l’impugnativa del lavoratore il quale proponeva ricorso alla Corte d’Appello.

Il giudice di secondo grado nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento osservava, si legge nella sentenza, che “la prospettazione della parte datoriale era fondata su messaggi di posta elettronica di dubbia valenza probatoria”. La Corte pertanto ribaltava la sentenza di primo grado perché, a suo dire, in difetto di “riscontri certi che dimostrassero il diretto coinvolgimento del lavoratore nella procedura irregolare di rivalutazione”.

Nel proporre ricorso in Cassazione, la società lamenta una violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. (che sancisce il valore probatorio della scrittura privata) e sottolinea che l’illegittimità del licenziamento decretata dalla Corte d’appello è fondata sulla dubbia autenticità dei contenuti delle email, circostanza che peraltro non era stata sollevata dal lavoratore in primo grado. Questi infatti si era limitato ad affermare che i contenuti delle missive non potevano essere da lui conoscibili e, solo in un secondo momento, aveva precisato di non aver ricevuto le email e anzi che le stesse potevano esser state manomesse.

Investita della questione, la Cassazione richiama l’impianto normativo del Dlgs. 82/2005 citato affermando che la sentenza della Corte d’Appello non è censurabile per violazione dell’art. 2702 Codice Civile perché, affermano i giudici di ultima istanza, trattandosi di “email prive di firma elettronica” queste non hanno natura di “scrittura privata ai sensi dell’articolo 1 Dlgs. 82/2005”.

La Cassazione precisa che la Corte d’Appello, si legge nella sentenza, non mette in discussione “la sussistenza di una corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente” ma, al contrario, esclude che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente”.

Al di là della sentenza in commento, rimane la curiosità di come in futuro i giudici valuteranno le email tradizionali, quando oltre ad esse ci saranno ulteriori elementi potenzialmente in grado di dimostrare la paternità delle missive al lavoratore in giudizio.

Paolo Ballanti

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