Assegno di ricollocazione per disoccupati: i chiarimenti dell’Anpal

Paolo Ballanti 26/03/18
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Dopo una prima fase di sperimentazione partirà ufficialmente il prossimo 3 aprile l’assegno di ricollocazione (per un approfondimento normativo leggi qui). A decretarlo la delibera ANPAL n. 3 del 2018 (a breve uscirà anche una circolare esplicativa).

L’assegno, introdotto dal Dlgs. 150/2015 nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto “Jobs Act”, consiste in una somma di denaro spendibile presso i Centri per l’Impiego, o altri soggetti accreditati, al fine di ottenere un servizio mirato alla ricerca di una nuova occupazione.

I destinatari secondo l’Anpal

Stando alle dichiarazioni di Maurizio Del Conte, presidente di Anpal, l’assegno dovrebbe portare alla rioccupazione di 60/70 mila disoccupati. La partenza ufficiale arriva dopo una fase di rodaggio avviata a Marzo dello scorso anno su un campione di 27 mila disoccupati e conclusasi a Dicembre.

Tra i destinatari dell’assegno, oltre ai percettori di Naspi da più di 4 mesi e i beneficiari del Reddito di inclusione, rientrano anche i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017 art. 1 comma 136).

La norma prevede nei casi di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, che l’accordo sindacale possa concludersi con un piano di ricollocazione che individui i settori aziendali a rischio di licenziamento al termine dell’ammortizzatore sociale.

I lavoratori coinvolti possono richiedere l’assegno di ricollocazione e fruire del servizio di ricerca di una nuova occupazione anche in costanza di CIGS. La stessa delibera ANPAL n. 3 del 2018 precisa che le modalità per la richiesta dell’assegno saranno definite con futuri provvedimenti.

Chi non può richiedere l’assegno di ricollocazione

Il documento ANPAL in parola si preoccupa poi di specificare che non potranno fare richiesta dell’assegno di ricollocazione i soggetti già coinvolti in misure di politica attiva erogate da Regioni e Province Autonome, per l’intera durata del percorso. Altresì sono esclusi dall’assegno i destinatari di iniziative pubbliche come corsi di formazione per l’inserimento lavorativo o per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari e servizio civile.

A quanto ammonta l’assegno di ricollocazione

Si ricorda che l’assegno (il cui importo varia da un minimo di 250 a un massimo di 5.000 euro) non viene materialmente incassato dal soggetto, ma riconosciuto al Centro per l’impiego o altro ente accreditato che ha erogato il servizio di assistenza, a condizione che il destinatario si sia rioccupato. L’ammontare dell’assegno è parametrato sulla base di:

  • Profilo di occupabilità (da intendersi come la difficoltà di trovare un nuovo lavoro);
  • Tipologia contrattuale con cui viene riassunto il destinatario.

L’esito occupazionale si intende raggiunto qualora il soggetto concluda un contratto, con percentuale part-time non inferiore al 50%, a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia è sufficiente un contratto a termine compreso tra 3 e 6 mesi.

La delibera ANPAL ricorda che l’assegno è spendibile presso i Centri per l’Impiego e gli enti presenti nell’Albo nazionale dei soggetti accreditati. Sul sito www.anpal.gov.it nella sezione dedicata all’assegno di ricollocazione è presente la lista dei soggetti in grado di fornire il servizio di ricollocazione.

La procedura dell’assegno di ricollocazione

Sulle modalità di richiesta, la delibera n. 3 precisa che al maturare dei requisiti il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione al potenziale destinatario con una breve descrizione sul funzionamento dell’assegno e il collegamento alla pagina internet di ANPAL dove inoltrare direttamente la richiesta dell’assegno.

Si precisa che la procedura telematica potrà essere attivata anche per il tramite di un Patronato. In alternativa al canale internet, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

Paolo Ballanti

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