Violazione per divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità della segnaletica.

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La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2417, al fine di decretare la validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, nella controversia tra l’ente locale di cui è appartenente l’agente accertatore e il trasgressore, al fine di dirimere le controversie successive alla contestazione dell’addebito sanzionatorio, dopo un primo giudizio presso il Tribunale di Tivoli, il comune impugnava la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di Tivoli con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’impugnata sentenza, in riforma dell’appellata decisione del Giudice di Pace di Tivoli, accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno controricorrente (omissis) ed annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. (omissis) elevato dalla Polizia Locale del Comune per violazione delle norme in materia di parcheggio.

Interessante nella medesima sentenza sono i seguenti passaggi.

L’essenza della doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa alla violazione delle succitate norme in materia di valutazione ed apprezzamento delle prove e, quindi, del principio per cui è, ex lege, attribuita efficacia fidefacente all’atto pubblico (verbale di accertamento) redatto dall’agente accertatore di infrazione al C.d.S..

In particolare, secondo la prospettazione dell’Amministrazione ricorrente che invoca il dictum di cui alla decisione delle S.U. n. 17355/2009, l’unica contestazione ammissibile avverso i verbali di accertamento di infrazioni è quella relativa alle “circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale”.

Senonché la “scarsa visibilità della segnaletica orizzontale”, riferita da tale teste, non poteva – essa sola e tenuto conto delle altre risultanze – apparire decisiva al fine della riforma dell’appellata decisione e, quindi, dell’accoglimento della proposta opposizione.

Infatti – stante le stesse affermazioni della succitata teste riportate espressamente nella sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte – la segnaletica di divieto di parcheggio verticale “era visibile”.

E, per converso, già datata giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la semplice “attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l’automatico venir meno del relativo obbligo o divieto” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 3 maggio 1976, n. 1569).

Esplicitandosi e ribadendosi – in modo più approfondito – quanto innanzi riportato, può oggi affermarsi il principio per cui, “al fine della validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica”.

I giudici hanno così accolto il ricorso in quanto la presenza della segnaletica, anche sopportata dall’audizione del teste, ha di fatto comprovato l’efficacia e la regolarità dell’impianto sanzionatorio.

Sull’argomento segnaliamo

Girolamo Simonato

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