Naspi, dimissioni per giusta causa solo con dichiarazione del dipendente

Paolo Ballanti 22/02/18
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Il dipendente dimessosi per giusta causa che intende accedere alla Naspi deve manifestare la sua volontà di difendersi in giudizio. Questo l’orientamento dell’Inps espresso con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018.

L’Istituto, a seguito delle richieste pervenute da diverse sedi territoriali, sottolinea che qualora il lavoratore si sia dimesso per giusta causa, ed intenda presentare domanda per la Naspi, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio contro il comportamento illecito del datore.

Tale volontà dovrà essere dimostrata allegando, precisa il messaggio, una serie di “atti idonei”: diffide, esposti, denunce contro il datore di lavoro.

Non solo, il disoccupato dovrà comunicare all’Inps l’esito della lite. Questo per permettere all’ente di procedere all’eventuale recupero dell’indennità di disoccupazione già erogata, qualora la controversia escluda la ricorrenza della giusta causa.

Il messaggio Inps riprende sostanzialmente quanto già espresso con la circolare n. 163 del 2003, anch’essa diretta a disciplinare il rapporto tra dimissioni per giusta causa e l’allora vigente indennità di disoccupazione ordinaria, poi sostituita da Aspi e successivamente Naspi.

Si rammenta che la stessa Naspi, introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 2015, spetta ai soggetti che abbiano perso involontariamente l’occupazione e che possano far valere:

  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti la perdita del posto.

Lo stesso decreto n. 22 annovera tra i casi di perdita involontaria dell’occupazione le dimissioni per giusta causa, da inviduarsi in tutti quei comportamenti del datore che non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.

Tra questi, la giurisprudenza negli anni ha individuato, per citare i principali:

  • mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni;
  • molestie sul luogo di lavoro;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • demansionamento illegittimo del lavoratore protratto nel tempo.

Per il datore di lavoro, le dimissioni per giusta causa comportano in primis il pagamento, in caso di rapporto a tempo indeterminato, dell’indennità sostitutiva del preavviso. In questo caso al dipendente spetta una somma pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso, come disciplinato dal contratto collettivo applicato dall’azienda.

Ulteriore aggravio per l’imprenditore è il pagamento del cosiddetto “ticket di licenziamento”, introdotto dall’articolo 2, comma 31, legge n. 92/2012. Il contributo, destinato a finanziare la Naspi, dev’essere versato indipendentemente dal diritto o meno del dipendente di fruire dell’indennità di disoccupazione. L’importo è pari, per il 2018, ad euro 495,34 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Al pari delle dimissioni ordinarie, anche quelle per giusta causa devono essere comunicate a decorrere dal 12 marzo 2016 esclusivamente con modalità telematiche. La procedura permette altresì al dipendente di selezionare l’apposita casella “dimissioni per giusta causa”.

Paolo Ballanti

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