Cartella esattoriale, notifica via Pec nulla se priva della firma digitale

Redazione 14/02/18
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L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla notificazione delle cartelle avvenuta prima del 1 giugno 2016, consentiva la notificazione delle cartelle per posta elettronica certificata, con le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della l. n. 3 del 2003”), senza l’applicazione dell’art. 149-bis, c.p.c.

Come noto, il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC inviata all’indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., indipendentemente dall’effettiva conoscenza da parte del destinatario.

Oggetto della notificazione è il c.d. documento informatico definito dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 come “la memorizzazione su supporto informatico e la (sua)  trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dell’art. 71 (n.d.r. del d.lgs. n. 82 del 2005)”.
Il successivo comma 1-bis prevede che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, restando fermo quanto disposto dal comma 2”: comma 2 dell’art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l’identificazione del sottoscrittore, prevede che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità ed immodificabilità del documento, si presume riconducibile ai titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’art. 21, comma 2 e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.

Quanto, infine, alla disciplina della firma elettronica digitale l’art. 71, d.lgs. n. 82 del 2005 rinvia al DPCons. 22 febbraio 2013.
Tanto premesso, richiamando l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento, si notifica il documento informatico della cartella medesima.

Il caso concreto

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1023 del 13 dicembre 2016, pubblicata il 3 febbraio 2017 ha annullato la cartella esattoriale allegata alla PEC notificata sotto forma di documento informatico, non essendo firmata digitalmente.

Nel caso di specie il file della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione era un file “.pdf” motivo per cui la Commissione, non risultando avere anche l’estensione “.p7m” (tipica dei file firmati digitalmente) ha ritenuto non valida la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento non essendo questa firmata digitalmente.

In Lombardia il processo tributario telematico è stato ufficialmente introdotto il 15 aprile 2017. Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il c.d. “.pdf ”.

Alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 83 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria.

Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 20, comma 2 e 71, d.lgs. n. 82 del 2005, ritiene la Commissione che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato.pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m”, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla PEC, appunto in tale formato.

La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell’Agenzia per l’Italia digitale).

Detta estensione garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella.

L’articolo è tratto da

Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni

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