Separazione, l’accordo tra ex coniugi vale solo su quanto stabilito

Per la Cassazione l’accordo non copre anche gli aspetti non concordati

Rosalba Vitale 06/02/18
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Recentemente, la Cassazione con la sentenza n. 2036/2018 ha disposto il rigetto del ricorso presentato da un ex coniuge in riferimento alla questione patrimoniale in sede di separazione consensuale.

Premesso che, la separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 150-158 c.c., è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale  che,  si sostanzia in un accordo  su vari aspetti della vita coniugale quali: il patrimonio, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole e l’assegnazione della casa coniugale, e un contenuto eventuale, cioè su contenuti patrimoniali autonomi (Cass. n. 16909/2015).

Gli accordi raggiunti dovevano essere conformi alla legge e non essere lesivi degli interessi dei minori.

Tali accordi sono stipulati in privato con l’assistenza di uno o due avvocati, e diviene efficace una volta omologati dal Tribunale con apposito provvedimento.

Tanto premesso, il caso di specie riguardava due ex coniugi.

In particolare, l’ex moglie impugnava la sentenza del giudice di prime cure contestando il fatto che:

  • l’istruttoria fosse stata seguita da un giudice diverso da quello che aveva emanato la decisione,
  • l’accordo aveva natura transattiva su ogni pretesa economica tra di stessi, nonché la ripartizione dell’ onere della prova.

In prima grado l’ impugnazione venne rigettata poiché non era da considerarsi nulla la trattazione della causa a un diverso giudice ma semmai qualificandosi come mera irregolarità.

Osservava poi che le condizioni, concordate tra le parti, in sede di separazione, non comportavano la transazione in ordine a ogni pretesa patrimoniale tra le stesse.

Nell ipotesi come nel caso di specie in cui si provvedeva alla ricognizione di un debito era onere della parte provare l’inesistenza o invalidità dello stesso. Prova non fornita dalla ricorrente.

Sulla questione la Suprema Corte confermava la decisione dei giudici territoriali e dispose che:  quando un giudice onorario appartenente all’ufficio giudiziario decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare sia sottratta alla sua potestà decisoria il provvedimento non è nullo ( salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari..), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto la decisione assunta dal g.o.t in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità” (Cass. sez. III, sent. 3.10.2016 n. 19660).

Con riferimento, poi, alla condizione patrimoniale ebbe modo di puntualizzare che: “la separazione consensuale ha un contenuto necessario, ed uno eventuale (Cass.  sez.I , sent. 19. 8.2015 n. 16909). Mancando nell’intesa raggiunta dai coniugi il contenuto necessario, il Tribunale non deve procedere all’omologazione. In ordine al contenuto eventuale e pertanto agli accordi patrimoniali, le parti sono libere in sede di separazione consensuale di non prevedere  alcunchè, di accordarsi per la disciplina di alcuni rapporti e non di altri. L’accordo raggiunto ha valore per quanto le parti concordano, non per quanto le parti non concordano…In ogni caso, l’ accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto, ed il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato”.

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Rosalba Vitale

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