Perequazione pensioni: alcune riflessioni sulla sentenza n. 250/2017

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Poche sentenze hanno suscitato un dibattito così ampio e dai toni spesso polemici come la recente decisione del 25 ottobre 2017, n. 250, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità del blocco parziale (e in alcuni casi totale) della perequazione automatica delle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo Inps nel biennio 2012-2013, quale disposto dal D.L. n. 65/2015, convertito dalla L. n. 109/2015.

Si chiude, così, un capitolo tormentato, contraddistinto da una lacerante tensione tra i diritti incomprimibili dei pensionati e le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato.

Nondimeno, non può non suscitare interrogativi il blocco totale della perequazione delle pensioni di importo complessivamente superiore a sei volte il trattamento minimo Inps, con possibile pregiudizio per il principio di ragionevolezza che, pur sempre, costituisce l’aspirazione del legislatore.

In secondo luogo, non si può porre in risalto l’ambiguità della scelta legislativa, ancorché giustificata con le esigenze di bilancio.

In questo breve contributo daremo conto dei termini essenziali di questo dibattito, tutt’altro che risolto, ripercorrendo i principali passaggi della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Sul giudicato costituzionale

Il primo ostacolo che la Corte Costituzionale doveva risolvere era quello del giudicato costituzionale, sancito dalla sua precedente sentenza che dava ragione ai pensionati (sentenza n. 70/2015).

Secondo la Corte il decreto-legge n. 65 del 2015 sulla perequazione delle pensioni – emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 – non è una “mera riproduzione” del D.l. 201 del 2011 (c.d. Salva-Italia) perché ha introdotto una disciplina “nuova” e “diversa”, ancorché temporanea, della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.

La Corte, evidentemente, mostra di credere al “fine dichiarato” dal legislatore nelle premesse del decreto, cioè dare attuazione alla sentenza n. 70/2015.

A tal proposito, va però sin d’ora rilevato che la disciplina di cui al D.L. n. 65/15 non è “nuova”, certamente per i pensionati oltre le 6 volte il minimo INPS, infatti, è esattamente rimasta quella vecchia ed illegittima della legge Fornero, censurata dalla sentenza n. 70/2015.

Inoltre, la disciplina di cui al D.L. n. 65/2015 non può definirsi neppure “temporanea”, posto che gli effetti penalizzanti dei provvedimenti in esame (de-indicizzazione totale o parziale delle pensioni) incidono in modo permanente sulla misura delle pensioni in godimento per tutta la vita residua dei pensionati stessi, aventi cioè misura dell’assegno previdenziale di importo lordo oltre le 3 volte il minimo INPS. Del resto, da più di un ventennio (dalla L. n. 438/1992) sono stati modificati in senso peggiorativo, almeno una decina di volte, i meccanismi di rivalutazione delle pensioni INPS.

Sull’irretroattività delle leggi in materia pensionistica

Secondo la Corte, con quel Dl il legislatore aveva fatto un “cattivo uso” della propria discrezionalità, bilanciando in modo irragionevole l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato, in quanto “aveva irragionevolmente sacrificato il primo”, in particolare quello dei titolari di “trattamenti previdenziali modesti”, in nome di esigenze finanziarie “neppure illustrate”. Di qui la sollecitazione – con la sentenza n. 70/2015 – di un nuovo intervento legislativo per bilanciare in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti, nei limiti di “ragionevolezza e proporzionalità”, senza sacrificare nessuno dei due irragionevolmente. Il successivo Dl 65/2015 ha seguito queste indicazioni, ovviamente con effetto retroattivo, seppure limitatamente al biennio 2012-2013. Quanto basta, ad avviso della Corte, per escludere che i pensionati abbiano potuto fare “affidamento” sulla disciplina immediatamente risultante dalla sentenza 70 (tanto più che il Dl è stato emanato ed è entrato in vigore a distanza di soli 21 giorni dal deposito della sentenza).

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Nonostante la Corte Costituzionale avesse più volte valorizzato il principio dell’irretroattività delle leggi in materia pensionistica, la sentenza in commento non esclude, come sopra accennato, la possibilità che il legislatore possa derogarvi, andando per l’appunto ad incidere su trattamenti pensionistici già in atto e dunque “quesiti”.

I Giudici muovono dalla premessa secondo cui la sentenza n. 70/2015 della Corte avrebbe solo dettato dei meri “principi”, in attesa dei provvedimenti di attuazione che sono stati poi emanati con il D.L. n. 65/2015.

Detta opzione ermeneutica non sembra, tuttavia, risolvere il problema in esame, atteso che la sentenza n. 70/2015 non è certo una “sentenza additiva di principio” (quali le sentenze n. 307/1990; n. 26/1999, n. 385/2005), e non è neppure una “sentenza – monito” (come invece lo fu sullo stesso tema la sentenza n. 316/2010). È invece una sentenza di accoglimento totale e non parziale, con un dispositivo ben preciso.

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Giorgio Seminara

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