Social network e privacy, no alle foto dei figli senza il consenso

Importante sentenza del tribunale di Roma che impone un risarcimento al figlio minorenne

Redazione 10/01/18
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I genitori non possono pubblicare le foto dei figli minorenni sul web e sui social network senza il consenso degli interessati o dell’altro coniuge. Con una recente ordinanza (ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015) il tribunale di Roma è intervenuto sulla questione ordinando alla madre di un sedicenne la rimozione delle immagini del figlio e il pagamento di 10mila euro a favore del minore.

È un precedente unico nel nostro Paese, ma non l’unica sentenza che riguarda la pubblicazione e la gestione pubblica dell’immagine dei minori, da qualche tempo tra le condizioni per separazioni e divorzi.

L’articolo 96 della legge n. 63371941 (legge sul diritto d’autore) e il dlgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, come sappiamo, prevedono che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Inoltre il Codice Civile obbliga i genitori a un dovere di cura e educazione dei propri figli che comprende anche la gestione della loro immagine pubblica. Se questo non avviene, allora può intervenire anche il giudice.

Nel caso in cui un genitore voglia impedire l’uso da parte dell’ex coniuge delle foto del figlio può presentare un ricorso autonomo facendo riferimento all’art. 96 della legge sul diritto d’autore e all’art. 10 del Codice civile oppure prevedendo delle condizioni specifiche nell’accordo o ricorso per la separazione o il divorzio.

 

Nel caso di una separazione giudiziale il giudice, può far valere i diritti dei figli minorenni, ordinando  eventualmente  anche l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore.

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