Alcool test, le revisioni degli strumenti creano difficoltà

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Gli apparecchi utilizzati dalle Forze dell’Ordine, come previsto dal comma 3 dell’art. 186 C.d.S., prevede che al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti etilometri i conducenti dei veicoli, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Questi strumenti atti al controllo del tasso alcolemico degli automobilisti devono essere sottoposti a taratura periodica.

Pertanto l’accertamento, ben delineato dall’art. 379 Regolamento di Attuazione “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, il quale prevede che l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

Come è noto la concentrazione di alcool dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.

Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

Le difficoltà, già rilevate dagli organi di stampa, sulle lentezze delle tarature, si possono così riassumere: di 2.075 etilometri consegnati dalle forze di polizia nel corso dell’anno, ne sono stati testati 1.565 e altri 510 sono ancora in attesa per le prove.

Girolamo Simonato

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