Il Biotestamento è legge, via libera dal Senato

Cosa prevede il provvedimento in merito alle DAT, il consenso informato e l’accanimento terapeutico

Redazione 14/12/17
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Dopo 8 mesi dall’ok della Camera dei Deputati, è arrivato il via libera del Senato sul testo del Biotestamento che ora è legge. Con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti Palazzo Madama ha approvato il provvedimento che ora attende solo la firma del Capo dello stato. Vediamo tutte le novità del testo sul Biotestamento appena approvato.

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Il testo prevede che “Ogni persona maggiorenne in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

Tali Disposizioni possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano di comunicare e possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento.

Nomina del Fiduciario

La persona che sottoscrive le Disposizioni deve indicare una sua persona come fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e  le strutture sanitarie. Il fiduciario, che deve essere maggiorenne e in grado di intendere e volere, può rinunciare con un atto scritto alla nomina e può anche essere revocato. Nel caso non sia indicato il fiduciario, un giudice tutelare può provvedere alla sua nomina.

Consenso informato nel Biotestamento

Secondo il provvedimento nessun trattamento sanitario potrà essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Tale consenso è espresso in forma scritta o attraverso videoregistrazione o dispositivi e potrà essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali.

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Assistenza psicologica

In caso di rifiuto o rinuncia da parte del paziente dei trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza,  il medico è tenuto a spiegargli le conseguenze di questa decisione e le possibili alternative e deve fornirgli azioni di sostegno,come l’assistenza psicologica.

Obiezione di coscienza

Il medico deve rispettare la volontà del paziente di rifiutare o rinunciare il trattamento sanitario e, per questo motivo, è esente da responsabilità civile o penale, ma allo stesso tempo il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.Ne consegue che il medico può rifiutarsi di seguire le Disposizioni,ma allo stesso tempo ogni azienda sanitaria pubblica o privata (anche cattolica) deve garantire la piena e corretta attuazione dei principi della legge sul biotestamento.

Accanimento terapeutico

In caos di morte imminente il medico non può ricorrere all’accanimento terapeutico sul paziente con ricorso a cure o trattamenti sproporzionati o inutili.

Sedazione palliativa profonda

Anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario, il medico è tenuto  ad alleviarne le sofferenze, con un’appropriata terapia del dolore. In caso di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può, dietro consenso, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

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