Comodato d’uso, il contratto termina se il comodante muore?

La restituzione del bene è legittimata solo in caso di urgenti esigenze

Rosalba Vitale 29/11/17
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Cosa accade se il comodante nel contratto di comodato muore? Prima di esprimere una parere sul caso prospettato è opportuno accennare all’istituto del contratto di comodato.

L’ art. 1803 c.c. definisce il contratto di comodato essenzialmente gratuito, con il quale una parte comodante consegna all’altra comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per il tempo o per uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodatario deve restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, se il termine non è stabilito. La restituzione deve avvenire quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto ( art. 1809, comma primo, c.c.). Il comodatario deve restituire subito la cosa, qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 189 secondo comma, c.c.).

Inoltre l’art. 1810 c.c. stabilisce che, se non è stato convenuto un termine per la restituzione e questi non sia desumibile dall’ uso cui la cosa è destinata, il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante lo richieda.

Ricorre, in questa ipotesi la figura del precario, caratterizzata dalla concessione in uso gratuito e senza determinazione di tempo.

Il contratto suddetto è un contratto reale che si realizza con la consegna della cosa; è un contratto gratuito in quanto il sacrificio economico è soltanto del comodante.
Il comodatario diviene detentore qualificato e non possessore della cosa.

La causa comodati consiste nel venire incontro ad una contingente necessità altrui con il godimento gratuito, personale e transeunte di una cosa e trae la sua ragione d’ essere da rapporti di fiducia e di condiscendenza.

La forma dell’ accordo è libera e ciò anche nel caso in cui il comodato abbia ad oggetto un bene immobile e sia prevista una durata ultranovennale.

Ciò premesso, occorre evidenziare che la questione principale del parere consiste nel verificare se la morte del comodante possa considerarsi causa di scioglimento del contratto o se il comodatario possa pretendere dagli eredi che sia rispettata la durata del contratto.

La questione è stato oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Per un primo indirizzo, stante la natura obbligatoria del contratto di comodato, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (Cass. 08/8548).

Secondo un altro orientamento la morte del comodante determina la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto d agire per la risoluzione del contratto e restituzione della casa (Cass. 91/4258).

Alla luce delle pregresse considerazioni la recente giurisprudenza in merito ha stabilito che soltanto urgenti ed imprevedibili esigenze legittimano la restituzione del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13716 del 31 maggio 2017).

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Rosalba Vitale

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