Multa valida in presenza della segnaletica verticale

Scarica PDF Stampa
Come è noto la segnaletica stradale verticale prevale su quella orizzontale. Il caso affrontato con la sentenza Corte di Cassazione Civile sez. V 19 ottobre 2017 n. 24779, scaturisce dal contenzioso emerso a seguito del verbale elevato ai sensi dell’art. 7 C.d.S., commi 1, lett. f) e comma 15, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., l’art. 385 reg. esec. att. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il “modulo prestampato” recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.

La Corte di Cassazione, ha rilevato che dai documenti prodotti dalla ricorrente appellante emergeva la presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri – fasce orarie e importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli.

Per i giudici è sufficiente la presenza del cartello a documentare la disciplina dell’area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto (Cass. 14/10/2009, n. 21883).

Pertanto, come si legge nella sentenza, respinge il ricorso in quanto la mancanza di attestazione di conformità non è motivo di invalidità della contestazione effettuata mediante notificazione del verbale, se redatto con sistema meccanizzato e in ordine alla mancanza di segnaletica orizzontale riteneva che era sufficiente il cartello verticale a documentare la disciplina dell’area.

Girolamo Simonato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento