Intervento degli organi di polizia stradale in caso di incidente

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L’intervento da parte degli organi di polizia stradale, senza distinzione tra i vari corpi e divise, è previsto dal Codice della Strada.
Il dettato di cui all’art. 11 “Servizi di polizia stradale”, afferma che costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  2. b) la rilevazione degli incidenti stradali;
  3. c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
  5. e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

In caso di rilievo di un sinistro stradale, gli interessati possono chiedere agli organi di polizia intervenuti per i rilievi di rito, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Come si è appreso, la rilevazione dei sinistri stradali rientra tra i servizi istituzionali. È impensabile che su esplicita richiesta di un cittadino o utente della strada, coinvolto in un incidente stradale, non intervenga una Forza di Polizia.

A prescindere dall’esito del sinistro stradale, l’intervento è finalizzato alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico, che nella specifica circostanza avrà subito una interruzione, anche momentanea o parziale, causata dell’evento.

A questo proposito, l’operato si concretizza nell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevate nell’immediatezza dell’intervento o emerse a seguito dello studio della dinamica.

Infatti, l’art. 12 del C.d.S. “Espletamento dei servizi di polizia stradale”, prevede che l’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

  1. a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  2. b) alla Polizia di Stato;
  3. c) all’Arma dei carabinieri;
  4. d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;

  1. e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
  2. f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

L’espletamento dei servizi di polizia stradale, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

Consigliamo la lettura di

Le Circolari Ministeriali

Per opportuna conoscenza, anche se un po’ datate, si riportano le due circolari del Ministeriali:

  1. Ministero dell’Interno Nr. 225/B/2007 – 140 – U Roma, 2 gennaio 2007
    OGGETTO: Questure – Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.)
    Interventi nel campo dell’infortunistica stradale

Con riferimento alla problematica dell’infortunistica stradale, si è avuto modo di constatare, presso i tavoli di lavoro istituiti in seno all’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, che sussistono ancora ampie difformità di applicazione rispetto alle direttive emanate con pregresse circolari e per ultimo la nr.558/A/283.8/5-A del 1999 a firma del Signor Capo della Polizia.

Com’è noto in detta circolare si ribadiva che l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 30 aprile n. 285 è affidato, in via principale alla Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, nonché alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ed ai Corpi di Polizia Municipale.

Un passaggio importante è il seguente: “ Giova inoltre sottolineare che in caso in cui le parti in causa siano disposte alla compilazione della cosiddetta “constatazione amichevole di incidente” (CID), il personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione.”

2) Ministero dell’interno Circ. 18-5-2007 n. 300/A/2/24612/124/62
Oggetto: Interventi nel campo dell’infortunistica stradale.

L’intervento delle Forze dell’Ordine nel rilevamento dei sinistri stradali costituisce uno dei più importanti aspetti dell’attività istituzionale, sia in termini di efficienza del servizio reso al “cittadino – utente” della strada, che in ragione delle ingenti risorse impiegate nel settore.

La rilevanza della citata attività e l’esigenza di assicurare il miglior coordinamento delle componenti interessate, ha determinato il susseguirsi di diverse disposizioni in merito, da ultime la circolare n. 225/B/2007-140-U del 02 gennaio 2007 e la circolare n. 5587A/414.1/23/633 del 02 marzo 2007.

Tanto premesso, attesa la circostanza che l’azione di rilevamento dei sinistri stradali non può prescindere dal dettato normativo, risulta altrettanto necessario modulare l’intervento delle diverse componenti istituzionali interessate affinché l’impiego nella citata attività non pregiudichi oltremodo l’azione del comparto prevenzione.

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Circolare 300/A/8857/16/124/68 – Roma, 23 dicembre 2016
Linee guida per l’infortunistica stradale.

La rilevazione, la ricostruzione e la trattazione degli incidenti stradali è, nell’ambito dei servizi di polizia stradale, fra quelli che richiede livelli di professionalità crescenti, adeguati allo sviluppo della tecnologia utilizzata e alle norme giuridiche via via emanate, non ultima la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Il sinistro stradale non ha una sua esplicita definizione, diverso è quanto emanato alla Convenzione di Vienna del 1968, nella quale è stato dettato il concetto di incidente stradale, esso è l’evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone.

L’interpretazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale, con le loro sentenze interpretative hanno ampliato tale nozione definendo il sinistro stradale come l’evento, non certamente voluto ed inatteso che attraverso l’azione o l’omissione determina un danno più o meno grave o turba un andamento previsto nella circolazione.

La norma UNI 11472 “Rilievo degli incidenti stradali – Modalità di esecuzione”, è nato dall’esigenza di uniformare a livello nazionale le modalità di rilievo di un incidente stradale e orientare la raccolta di dati per la sua corretta ricostruzione.

Il dettato normativo riportato in essa, prevede la procedura per il rilievo degli incidenti stradali ponendo l’attenzione su cosa deve essere rilevato e con quali modalità, affinché tali azioni possano costituire una valida base di partenza per una successiva ricostruzione dell’incidente.

La norma UNI si deve intercalare con le nuove disposizioni di cui alla Legge 41/2016, cioè le nuove fattispecie di reato di omicidio e lesioni colposi gravi e gravissime stradali.

L’evento di Cosenza ha l’obiettivo di fornire agli operatori le informazioni e le procedure necessarie per agire correttamente di fronte a condotte che saranno oggetto di procedimenti civili e penali.

Lo studio giurisprudenziale della struttura del reato contraddistingue due specie di elementi:

  • essenziali esse sono correlate con le azioni od omissioni indispensabili per l’esistenza del reato e l’evolversi dell’azione;
  • accidentali sono quelle azioni od omissioni, la cui presenza soggettiva non influisce sulla esistenza del reato ma solo sull’entità della pena e della persona. Esse sono ascritte alle circostanze attenuanti e aggravanti riconosciute in primis dal diritto penale.

Al fine di addivenire alla fattispecie collegata all’incidente stradale, il diritto penale ci insegna che tra gli elementi essenziali della azione del reato troviamo:

  • elemento oggettivo è la sfera in capo alla persona che pone in essere l’azione necessaria volta al fatto materiale.
  • elemento soggettivo nella sfera giuridica penale è quanto ascritto agli artt. 42 e 43 c.p. .

L’elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione.

Per condotta umana si intende l’azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. Per azione si intende qualsiasi movimento dell’uomo che determini la modifica della realtà esterna mentre per omissione il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l’obbligo di compiere

Essa, per il principio di tipicità, s’intende la corrispondenza del fatto umano, posto in essere dal soggetto agente, ad una delle fattispecie criminose configurate dal nostro ordinamento. Il fatto, nel caso sussista tale corrispondenza, diverrà un fatto umano e tipico.

L’accertamento di un sinistro stradale è soprattutto una raccolta di fonti di prova e non può né deve costituire un giudizio sullo stesso.

Ricordo che un esperto Giudice mi disse: “la notizia di reato deve essere come la “vecchia” polaroid (immodificabile), lo stesso principio vale per la rilevazione da parte del operatore di P.G., le nuove foto digitali sono molto belle, ma aimè la tecnologia può modificarle

I rilievi vanno perciò effettuati con la massima obiettività senza emettere giudizi personali i quali possono influenzare sulle valutazioni operate e sul comportamento dei protagonisti.

Girolamo Simonato

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