Rottamazione cartelle bis: la sanatoria delle irregolarità

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L’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, denominato “estensione della definizione agevolata dei carichi” (più comunemente rinominato “rottamazione bis delle cartelle di pagamento”) prevede non solo la riapertura dei termini oramai scaduti fissati dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.

Più in particolare la disciplina ha come cardini le seguenti problematiche:

  • la sanatoria a favore di chi non ha rispettato la scadenza dei mesi di luglio e settembre 2017;
  • l’ammissione al pagamento rateale dei ruoli compresi in piani di dilazione alla data del 24 ottobre 2016 per chi era stato escluso dall’agevolazione non avendo pagato le rate scadute entro il 31 dicembre .2016;
  • la facoltà di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017, termine slittato al 2 ottobre 2017 essendo sabato il giorno di scadenza.

La sanatoria per la rateazione in corso

L’art. 6, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, subordina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione al pagamento nella misura massima in cinque rate delle somme dovute per le quali le prime scadenze erano fissate al 31 luglio e al 2 ottobre (mentre per le successive le scadenze sono fissate al 30 novembre 2017 e al 30 aprile 2018 e al 2 ottobre 2018, essendo domenica il 30 settembre 2018). L’inosservanza del termine e l’insufficiente o tardivo versamento comportano la decadenza dalla rateazione.

La norma, ora, fissa al giorno 30 novembre 2017 il termine entro il quale il contribuente può sopperire all’irregolarità commessa provvedendo al pagamento integrale delle prime due rate (scadute il 31 luglio e il 30 settembre) e di quella in scadenza. In sostanza, la norma premia chi non ha osservato i termini previsti e, sostanzialmente, punisce il contribuente che ha rispettato le scadenze.

Il contribuente non deve presentare una nuova istanza né sostenere oneri aggiuntivi. Il pagamento va eseguito utilizzando i bollettini già ricevuti.

Ma l’odierno salvagente produrrà i suoi frutti? Ad esempio, se il contribuente in difficoltà ha ottenuto un piano di pagamento frazionato in 72 rate mensili nel mese di ottobre 2016 e non è riuscito a procurarsi la liquidità necessaria per la definizione agevolata, frazionata in cinque rate (seppure con l’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora), ora può essere in grado di versare, entro il 30 novembre 2017 le tre rate necessarie per regolarizzare la propria posizione?

La definizione agevolata per i contribuenti esclusi

Il nuovo comma 13-quater dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 allarga la possibilità di beneficiare della definizione agevolata per i soli carichi che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali il debitore, non avendo eseguito il pagamento rateale delle somme dovute entro il 31 dicembre 2016, è stato escluso dalla procedura.

Il “contribuente già escluso” può essere ammesso alla procedura di definizione agevolata a condizione che:

  • entro il 31 dicembre 2017 presenti un’apposita istanza all’agente della riscossione con le modalità e in conformità alla modulistica che quest’ultimo ha pubblicato sul proprio sito internet il 26 ottobre 2017;
  • eseguire il pagamento delle somme dovute sulle rate scadute e non pagate entro il 31 maggio 2018 in unica soluzione o esercitare l’opzione per il frazionamento in tre rate di pari ammontare scadenti nei giorni 1 ottobre (essendo domenica il 30 settembre), 31 ottobre e 30 novembre dell’anno 2018, somme sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione di pagamento nella misura del 4,5% annuo, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal giorno 1 agosto 2017.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’attività dell’agente di riscossione è così articolata:

  • entro il 31 marzo comunica l’importo che il contribuente pagare in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018;
  • entro il 31 luglio 2018 comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute con il pagamento rateale e il giorno e mese di scadenza di ciascuna rata, cioè se il frazionamento avviene in tre momenti, entro i giorni 2 ottobre, 31 ottobre e 30 novembre dell’anno 2018.

Calendario

26 ottobre 2017: l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello DA-R di istanza di definizione  per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente procedura non essendo in regola con i pagamenti dovuti fino al 31 dicembre 2016.

2 aprile 2018 (essendo sabato il 31 marzo): l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle rate scadute e non pagate, da versare entro il 31 maggio 2018.

31 maggio 2018: va eseguito il pagamento in unica soluzione delle rate dovute con il vecchio piano di dilazione. In assenza del pagamento integrale l’istanza di definizione agevolata non è accolta.

31 luglio 2018: l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica l’importo delle rate, di pari importo dovute per  beneficiare della sanatoria unitamente agli interessi, scadenti:

  • la prima o unica rata il giorno 1 ottobre 2018 (essendo domenica il 30 settembre);
  • la seconda rata il 31 ottobre 2018;
  • la terza rata il 30 novembre 2108.

Il beneficio è ammesso soltanto se il debitore ha presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, e se Equitalia la ha respinta a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 aventi ad oggetto piani di rateazione in corso al giorno 24 ottobre 2016.

Il contribuente deve presentare una nuova domanda di adesione, entro il 31 dicembre 2017, compilando il modello DA-R, scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Chi dispone di una casella di posta elettronica certificata (PEC) può inviare il modulo DA-R, unitamente alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione di riferimento, presente a pagina 4 del modulo DA-R e sul portale già indicato. Esclusa la regione Sicilia, la consegna può essere fatta presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

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All’interno della confezione, oltre ad un e-book dedicato alla “rottamazione delle cartelle di pagamento”, è presente un utilissimo applicativo che consente di determinare il risparmio derivante dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, introdotta dal Decreto Fiscale (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016), aiutando nel conteggio necessario e determinando la convenienza economica dell’operazione. In automatico, viene effettuato il conteggio del versamento unico o rateizzato dovuto.Flusso di calcolo del file:1. Inserimento dati cartella2. Inserimento piani di rateazione Equitalia (se previsto)3. Calcolo del beneficio4. Prospetto dei pagamenti dovutiContenuti del CD:-  Ebook “la rottamazione delle cartelle di pagamento” – di C. Dell’Erba-  File di calcolo Versione 1.6-  Manuale istruzioni del file (pdf)-  Cartella “anonima” di riferimento usata nel file come esempio.REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE› Microsoft Excel 2007 o superiore (oppure “calc” open office).AGGIORNAMENTI ON LINEIstruzioni all’interno.

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